Bullismo e cyberbullismo: come può una scuola lavorare sulla prevenzione

Torna di attualità il dibattito, pedagogico e normativo, sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche alla luce dell’esame dei disegni di legge in materia (A.S. 1690, A.S. 1180, A.S. 1275, A.S. 1692, A.S.1743 e A.S. 1747) e dei tanti episodi che mostrano la drammatica attualità, tra i giovanissimi, di questa tipologia di fenomeno.
I disegni di legge attualmente in trattazione
I disegni di legge in titolo, assegnati in sede redigente alle Commissioni Giustizia del Senato della Repubblica, che recano misure per il contrasto del fenomeno del bullismo sono numerosi e, come capita in questi casi, la commissione incaricata sta tentando di formulare un’unica proposta progettuale da proporre all’Aula.
Il disegno di legge n. 1180
Il disegno di legge n. 1180, di iniziativa della senatrice Donno ed altri (M5S), si compone di due articoli. L’articolo 1 apporta una serie di modifiche alla normativa contenuta nella legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto e prevenzione del cyberbullismo. Più nel dettaglio la disposizione interviene sull’articolo 1 della legge n. 71 estendendone il campo d’applicazione anche alla prevenzione e contrasto del bullismo e introducendovi una puntuale definizione di questo fenomeno. Il disegno di legge riscrive poi l’articolo 3 della legge n. 71, modificando la composizione del tavolo tecnico chiamato ad elaborare il piano di azione integrato, il cui ambito di applicazione è esteso anche al contrasto e alla prevenzione del bullismo. Si prevedono inoltre iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, con il coinvolgimento dei servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. L’articolo 2, infine, nelle more dell’adozione del piano di azione integrato predisposto dal tavolo tecnico, prevede, come norma transitoria, l’applicazione delle disposizioni di quanto attualmente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’ottobre 2017 recante il piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.
Il disegno di legge n. 1275 e il reato di “Bullismo”
Il disegno di legge n. 1275, di iniziativa del senatore Balboni e altri (Fdi), introduce, nel codice penale, il nuovo articolo 612-quater, rubricato “Bullismo“. La disposizione punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, mediante violenza, minaccia, atti ingiuriosi o diffamatori o comunque mediante ogni altro atto idoneo ad intimidire taluno, pone una persona in stato di grave soggezione psicologica tale da escluderlo dal contesto sociale. Con riguardo alla procedibilità, si stabilisce che il delitto sia punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. L’articolo 612-quater prevede poi una circostanza aggravante speciale, per la quale si prevede un aumento di pena fino alla metà, nel caso in cui il fatto è commesso da due o più persone riunite o in danno di un minore o di una persona con disabilità, o di una donna in stato di gravidanza. Nelle ipotesi aggravate il reato è procedibile d’ufficio. Il disegno di legge n. 1692, di iniziativa del senatore Pillon e altri, recepisce una parte degli esiti dell’indagine conoscitiva sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo svolta, in questa legislatura, dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. Nel merito il disegno di legge si compone di tre articoli. Più nel dettaglio l’articolo 1 modifica la legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo, prevedendo un più incisivo coinvolgimento delle famiglie nell’attività di prevenzione del fenomeno. L’articolo 2 impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell’utenza, l’attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di parental control. L’articolo 3 infine prevede l’obbligatorio inserimento, nelle clausole contrattuali con gli operatori telefonici, di un richiamo alla responsabilità genitoriale nel caso di condotte illecite poste in essere in rete dai minori. Si vuole in tal modo – prevedendo peraltro l’espressa approvazione per iscritto di tali clausole – «responsabilizzare» maggiormente i genitori, che acquistano devices che sono dati in uso ai propri figli.
Il disegno di legge n. 1747
Il disegno di legge n. 1747, d’iniziativa della senatrice Lonardo, infine, si compone di un unico articolo, il quale apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017 in materia di cyberbullismo. In primo luogo il disegno di legge amplia l’ambito oggettivo di applicazione della legge n. 71 del 2017, anche il fenomeno del bullismo, del quale, peraltro, inserisce una puntuale definizione. Il disegno di legge poi introduce sanzioni penali per le condotte nelle quali si sostanzia il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Al verificarsi degli effetti lesivi delle condotte, e fatte salve le clausole di riserva per gli eventuali più gravi reati, si prevede l’applicazione al colpevole della pena della reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. È previsto poi un aumento di pena (fino alla metà), nei casi in cui il fatto è commesso a danno di un minore, o di una persona con disabilità ovvero con armi o da persona travisata o da più persone. Il reato è punibile a querela della persona offesa. E nei casi di condanna definitiva è sempre disposta la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato. Il disegno di legge modifica poi la disciplina relativa al tavolo tecnico e al piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, ricomprendendovi anche il fenomeno del bullismo. La proposta prevede infine puntuali interventi finalizzati a rafforzare le iniziative formative per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
L’alfabetizzazione emotiva
Il disegno di legge n. 1747, d’iniziativa della senatrice Lonardo, inoltre, prevede in particolare che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado diano particolare rilievo a progetti formativi volti ad implementare l’alfabetizzazione emotiva. Tale attività formativa, rivolta sia agli insegnanti che agli alunni, con il coinvolgimento delle famiglie, deve avere come finalità lo sviluppo delle attitudini personali volte a consentire il riconoscimento dei propri ed altrui sentimenti, la capacità di gestire lo stress, la rabbia e l’impulsività, anche attraverso la valorizzazione di atteggiamenti pro-sociali, empatici e compassionevoli, tali da favorire l’aggregazione ed evitare comportamenti escludenti. Il disegno di legge interviene, inoltre, sulla disciplina del referente per il cyberbullismo al fine di conferirgli maggiore dignità e riconoscimento per la presa in carico delle incombenze legate alla delicata gestione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in ambito scolastico.
Il referente d’istituto
Alla figura del referente il disegno di legge n. 1747, riserva un autonomo articolo, nel quale sono disciplinati i requisiti e le competenze di base richieste al docente che dovrà ricoprire tale ruolo. Al referente è inoltre riconosciuta una indennità di funzione per l’esercizio della carica. Infine, il disegno di legge introduce nella legge n. 71 un nuovo articolo in chiusura, rubricato «Sistema di Gestione per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo».
Il Dirigente scolastico e l’adozione di particolari misure
Il disegno di legge n. 1747 prevede in particolare che ogni istituto scolastico, nell’ambito della propria autonomia e a cura del dirigente scolastico, debba definire un sistema di gestione idoneo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, attraverso l’adozione delle seguenti misure:
- la predisposizione di un piano scritto della vigilanza all’interno degli ambienti della scuola in grado di garantire il costante e corretto controllo e la vigilanza sui minori, anche in relazione alle diverse fasce di età;
- la predisposizione e l’aggiornamento annuale di un documento di valutazione dei rischi di bullismo e di cyberbullismo, tenendo conto dei risultati di una preliminare analisi del contesto di riferimento, del territorio in cui opera l’istituto scolastico, della tipologia di utenza, della fascia d’età degli alunni, delle statistiche dell’ultimo periodo riferite a fatti di bullismo e di cyberbullismo;
- la definizione, per ogni anno scolastico, di linee guida e di un piano di prevenzione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo coerente con i risultati della valutazione dei rischi, nel quale siano descritte le azioni che si intendono adottare, le figure responsabili e i criteri per la successiva verifica dell’efficacia di tali azioni;
- la definizione di un sistema sanzionatorio che preveda adeguate regole di comportamento e relative sanzioni verso gli alunni che commettano atti di bullismo e di cyberbullismo;
- la definizione di una procedura per l’individuazione e la gestione delle criticità, diretta a consentire a tutti gli interessati, compresi gli alunni e i loro familiari, la possibilità di segnalare, anche in forma riservata, eventuali atti di bullismo e di cyberbullismo, nonché a monitorare le misure attuate per prevenire e gestire le criticità;
- la nomina di una commissione antibullismo dell’istituto scolastico, con funzioni di proposta e di consultazione, la cui composizione, definita dal regolamento scolastico, deve comprendere: il dirigente scolastico, una rappresentanza del personale docente, il referente antibullismo, una rappresentanza dei genitori e, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, una rappresentanza degli alunni;
- ed infine l’adozione per ogni anno scolastico di un piano di formazione in materia di bullismo e di cyberbullismo che garantisca la formazione, l’aggiornamento, il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutte le componenti scolastiche.
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