Bullismo, atti vandalici, risse e interruzione di pubblico servizio in una scuola: il Dirigente e il personale sono obbligati alla denuncia. Ecco perché

Un fatto di cronaca che ha coinvolto una Dirigente circa una indagine alla quale è sottoposta, fa discutere sulla necessità ed obbligatorietà di denuncia di fatti che avvengono all’interno della responsabilità dell’istituzione scolastica.
I fatti
Le autorità, infatti, contestano alla dirigente di non aver segnalato alle forze dell’ordine eventi quali atti vandalici, risse tra studenti e interruzioni di pubblico servizio, optando invece per una gestione interna degli stessi.
Secondo quanto riportato dalla stampa locale, sarebbe intervenuto anche l’USR ha disposto un accertamento ispettivo.
Saranno le due indagini a chiarire cosa sia realmente successo e se c’è stato realmente un dolo. Ciò che è importante ricordare in questa sede è il fatto che esistono dei reati perseguibili d’ufficio per cui non è necessaria una querela di parte per far partire una azione legale. Tra questi, ad esempio, la rissa, il danneggiamento di un bene pubblico, le lesioni personali e l’interruzione di pubblico servizio.
Qual è il rischio se non si denuncia?
Nel caso di mancata denuncia di reati, le principali norme violate sono contenute nel Codice penale italiano e in alcune disposizioni del Testo Unico sul pubblico impiego e della normativa scolastica.
1. Codice Penale
Art. 361 c.p. – Omissione di denuncia da parte di pubblico ufficiale
“Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria un reato del quale ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da 30 a 500 euro.”
- Il personale qualificato come pubblico ufficiale (cfr. art. 357 c.p.) nello svolgimento delle sue funzioni;
- L’obbligo si applica esclusivamente ai reati perseguibili d’ufficio (es. lesioni gravi, rissa aggravata, danneggiamento a beni pubblici, interruzione di pubblico servizio);
- Il reato si configura anche in assenza di dolo specifico: è sufficiente la consapevolezza del fatto e l’omissione della denuncia.
Art. 362 c.p. – Omissione di denuncia da parte di incaricato di pubblico servizio
Si applica invece ai soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale ma che svolgono un pubblico servizio.
Pena: multa da 15 a 250 euro.
2. Art. 40 comma 2 c.p. – Omissione rilevante come causa dell’evento
“Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.”
- Se dalla mancata denuncia deriva un evento dannoso evitabile (es. recidiva, escalation violenta), può profilarsi una responsabilità causale più ampia;
- La norma è spesso richiamata nei casi di omessa vigilanza o condotta omissiva dolosa.
3. Norme amministrative e disciplinari
D.Lgs. 165/2001 – Testo Unico sul pubblico impiego
- Art. 55-quater e ss.: disciplinano le sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti che violano obblighi di legge nell’esercizio delle proprie funzioni;
- L’omessa denuncia di fatti penalmente rilevanti può comportare procedimenti disciplinari fino alla destituzione.
4. Normativa scolastica e doveri d’ufficio
D.Lgs. 297/1994 (Testo Unico dell’Istruzione)
- Art. 396 e ss.: il dirigente ha responsabilità di gestione e sicurezza dell’istituto scolastico;
- È responsabile del rispetto delle norme in materia di ordine pubblico e sicurezza, anche ai fini della tutela degli studenti.
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 62/2013)
- Art. 3: il pubblico dipendente deve collaborare con l’autorità giudiziaria, mantenere un comportamento improntato a trasparenza e legalità;
- L’omessa denuncia può costituire violazione deontologica oltre che giuridica.