Niente Rpd e Carta docente al supplente, a Livorno ci pensa il giudice a farglieli avere. Anief: più di 1.000 euro di Retribuzione professionale e altri 2.000 per l’aggiornamento professionale

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Due importanti vittorie di giustizia con una sola sentenza: ad ottenerle è stato un insegnante che ha presentato ricorso al giudice del lavoro di Livorno, attraverso i legali dell’Anief, per non avere ricevuto, durante gli anni di supplenza, “la Carta del docente”, riservata per legge al personale insegnante di ruolo, e la “retribuzione professionale docenti”, che viene assegnata solo a chi è a tempo indeterminato o svolge supplenze annuali.

In entrambi i casi, il supplente ha avuto giustizia: il ministero è stato condannato a risarcirlo con “1062,31 oltre interessi e rivalutazione monetaria” per mancata Rpd e a fargli avere “la carta docente per gli anni scolastici, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021” per un totale di altri 2.000 euro da utilizzare per strumentazioni e corsi professionali.

Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “la Retribuzione professionale docenti, come la Cia per il personale Ata, è una ‘voca’ stipendiali che non può essere sottratta dalla busta paga. Ciò vale per tutti i lavoratori. È accertato, sempre più spesso pure dai giudici, che si tratta di una condotta discriminante. Per questo, chiunque, insegnante, educatore o Ata, ha svolto delle supplenze, anche per pochi giorni, farebbe bene a rivolgersi alle nostre strutture territoriali per valutare se è il caso di presentare ricorso ad hoc per il recupero della Retribuzione professionale docente. Invece, sulla Carta del docente – continua Pacifico – non può essere di certo disapplicata l’Ordinanza 450/22 della Corte di Giustizia europea, con successivo parere del Consiglio di Stato. È bene che tutti i docenti precari dal 2016 (anche se poi entrati in ruolo), come pure il personale educativo, presentino ricorso gratuito in Tribunale per chiedere i 500 euro annuali negati, in modalità singola oppure collettiva”.

Le motivazioni della SENTENZA

Nel primo caso, la mancata assegnazione della Retribuzione professionale docenti, il giudice del lavoro di Livorno ha accertato che la Suprema Corte di Cassazione “con ordinanza n. 20015/2018, i giudici di legittimità hanno chiarito che “L’art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la ” retribuzione professionale docenti” a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta – alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico”.

Per quanto riguarda la card da 500 euro annui per la formazione degli insegnanti, il Tribunale ha stabilito che occorre prendere come riferimento le indicazioni della Corte di Giustizia europea, secondo la quale “considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall’accesso al beneficio) comporti per l’effetto una violazione della clausola 4 dell’accordo quadro”. Sempre per assegnare la Carta del docente ai precari, il giudice ha richiamato “anche quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1842 del 16/3/2022, con cui ha censurato la scelta del Ministero convenuto di escludere dal beneficio i docenti a termine in quanto irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. (ex artt. 3, 35 e 97 della Costituzione)”.

Le conclusioni della SENTENZA

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: – condanna il Ministero convenuto al pagamento a favore del ricorrente per i titoli di cui in parte motiva di € 1062,31 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994; – accerta e dichiara il diritto di XXXXX XXXXX ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, per l’importo di euro 500,00 annui e per l’effetto; – condanna il Ministero convenuto a mettere a disposizione di XXXXX XXXXX detta carta docente per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge; – condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi antistatari di € 1.029,50 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA. Sentenza resa e art 429 cpc pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale. Livorno, 17 maggio 2023”.

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