Bonus psicologo, domande entro maggio per chi ha un ISEE fino a 50 mila euro

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Entro il 31 maggio 2024 è possibile presentare domanda per usufruire del bonus psicologo. Con messaggio numero 1152 del 18-03-2024 l’Inps ha fornito indicazioni su come inoltrare l’istanza.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio dedicato attraverso una delle seguenti modalità:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile direttamente dal cittadino sul sito dell’Istituto www.inps.it, accedendo tramite SPID di livello 2 o superiore oppure tramite Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Dalla home page del sito web dell’Istituto (www.inps.it), il servizio dedicato è raggiungibile selezionando “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; una volta autenticati sarà necessario accedere alla prestazione in oggetto selezionando in “Le prestazioni” la voce “Contributo sessioni psicoterapia domande 2024 Stanziamento fondi 2023”.

ISEE e contributo

I requisiti per accedere al bonus sono: residenza in Italia e un valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

Il contributo in base all’ISEE del richiedente viene modulato come segue:

a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;

b) con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;

c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

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