Bonus casa, la detrazione tettoia con IVA agevolata al 10%, non sempre è possibile
Bonus casa: detrazione Tettoia in legno al 50% con IVA agevolata al 10%? Analizziamo cosa stabilisce la normativa vigente.
Buongiorno, sto acquistando una tettoia in legno da installare sulla facciata della mia abitazione, per la quale ho presentato regolare Scia al Comune.
Mi chiedo se posso beneficiare dell’aliquota Iva agevolata e se si, in che misura. Grazie
Bonus casa per gazebo, tettoie e pergolati, sono le opere che possono essere realizzate senza permesso. Si tratti di interventi che se realizzati singolarmente sono esclusi dalle detrazioni fiscali, ma facciamo chiarezza.
Bonus casa: detrazione Tettoia agganciata al muro
Nel caso specifico per agganciare una tettoia al muro di casa oppure montare un gazebo, queste opere a sé stanti, non avendo chiarimenti dettagliati dall’Agenzia delle Entrate, non sembrano poter rientrare nel bonus verde, nel bonus mobili o nel 50% delle detrazioni per la ristrutturazione edilizia.
Viene considerata diversamente, la tenda a pergola ancorata e con copertura lamellare o in tessuto, usata a protezione di una superficie vetrata, marcata CE. Questa tipologia fa scattare l’ecobonus per le schermature solari. La detrazione Irpef è del 50% per un tetto massimo di spesa di 60mila euro, nel 2017 era del 65%. Inoltre, quest’anno sono escluse dall’ecobonus tutte le schermature solari che prevedono un supporto montato con orientamento a nord.
Viceversa, se l’intervento di installazione di una pergola/tettoia addossata all’edificio per problemi dovuti ad agenti atmosferici e, quindi, necessari per il risanamento dell’edificio, secondo l’interpretazione della norma offerta dall’Agenzia delle Entrate, è possibile con la detrazione del 50% e l’Iva agevolata al 10%.
Questi interventi possono essere qualificati come “ristrutturazione edilizia“, interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. (art. 3 comma 1 lett. d del D.P.R. 380/2001)
Inoltre, il lavoro, può essere qualificato anche come “risanamento conservativo“, definizione che si riferisce agli «interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono anche l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso. (art. 3 comma 1 lett. c del D.P.R. citato).
La classificazione dell’intervento è di natura urbanistica e non è rilevante ai fini fiscali. Per entrambe le casistiche di intervento, l’art. 16bis del TUIR prevede sia la detrazione delle spese, sia l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10%.
L’Agenzia ha messo a disposizione una guida con tutte le informazioni:
Bonus casa e IVA agevolata 10% per ristrutturazioni edilizie: riferimenti normativi
L’agenzia delle Entrate ha reso disponibile ai contribuenti una guida completa sul bonus ristrutturazione, dove spiega come è quando può essere applicata l’IVA agevolata.
Agevolazione IVA
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è possibile usufruire dell’aliquota Iva ridotta. A seconda del tipo di intervento, l’agevolazione si applica sulle prestazioni dei servizi resi dall’impresa che esegue i lavori e, in alcuni casi, sulla cessione dei beni.
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%. Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.
Tuttavia, quando l’appaltatore fornisce beni “di valore significativo”, l’Iva ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. In pratica, l’aliquota del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
I “beni significativi” sono stati individuati dal decreto 29 dicembre 1999. Si tratta di:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni e interni
- caldaie
- video citofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
- sanitari e rubinetteria da bagni
- impianti di sicurezza.
La legge di bilancio 2018 fornisce un’interpretazione della norma che prevede l’aliquota Iva agevolata al 10% per i beni significativi, spiegando come individuare correttamente il loro valore quando con l’intervento vengono forniti anche componenti e parti staccate degli stessi beni (si pensi, per esempio, alle tapparelle e ai materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso).
In particolare, viene precisato che la determinazione del valore va effettuata sulla base dell’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.
In sostanza, come l’Agenzia delle Entrate aveva già spiegato nella circolare n. 12/E del 2016, in presenza di questa autonomia i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota Iva ridotta del 10%). Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità
La stessa legge di bilancio ha previsto, inoltre, che la fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.
Bonus casa: quando non spetta l’agevolazione al 10%
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
- ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
- ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio - alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con l’aliquota Iva ordinaria del 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.
Lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%. Si tratta, in particolare:
A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di
- restauro
- risanamento conservativo
- ristrutturazione
B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr n. 380/2001.
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Conclusione
Nel quesito non viene spiegato se la tetttoia in legno rientra in un intervento di ristrutturazione edilizia o di risanamento conservativo.
Nel caso di ristrutturazione se il bene è acquistatto direttamente dal committente non spetta l’IVA agevolata al 10%, viceversa se è un intervento di risanamento conservativo è riconosciuta l’agevolazione del 10% anche se il bene è acquistato dal committente.
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