Bonus bebè 2020: fino a 2.304 euro con secondo figlio, indicazioni domande circolare Inps

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L’inps ha pubblicato la circolare numero 26 del 14 febbraio 2020 relativa all’assegno di natalità (bonus bebè): istruzioni contabili, variazioni al piano dei conti.

L’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha confermato il bonus bebè, introdotto dall’articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione del bambino.

La legge sopra detta prevede il riconoscimento di una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020.

Novità importi

Gli importi annui variano in base alle fasce Isee:

  • Isee non superiore a 7.000 euro annui l’assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, a 160 euro al mese (primo figlio) o 192 euro al mese (figlio successivo al primo)
  • Isee superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l’assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 120 euro al mese (primo figlio) o 144 euro al mese (figlio successivo al primo)
  • Isee superiore a 40.000 euro l’assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo; ossia, rispettivamente, 80 euro al mese (primo figlio) o 96 euro al mese (figlio successivo al primo)

L’assegno può essere erogato per massimo 12 mensilità.

Modalità presentazione domande

La domanda per richiedere il bonus bebè deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica. Il modulo “SR163” (paragrafo 9 della circolare) può essere trasmesso con queste modalità:

  • allegato in procedura mediante l’apposita funzione “gestione allegati”;
    trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente;
  • trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Struttura INPS territorialmente competente;
  • consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente.

 

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