Bonus baby sitter anche ai nonni purché non siano conviventi. Circolare Inps
Il bonus baby sitter spetta anche ai nonni purché non siano conviventi: a chiarirlo è la circolare Inps n. 73 del 17 giugno.
Erogazione del bonus baby-sitting mediante il Libretto Famiglia
Per poter fruire del bonus per i servizi di baby-sitting, tramite il Libretto Famiglia, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali, accessibile sul sito www.inps.it, ed effettuare l’appropriazione del bonus e la rendicontazione delle prestazioni.
In considerazione delle modifiche normative introdotte dall’articolo 72 del decreto-legge n. 34/2020, possono essere remunerate tramite il Libretto Famiglia le prestazioni lavorative di baby-sitting svolte a decorrere dal 5 marzo 2020 e sino al 31 luglio 2020.
Si ricorda che al momento dell’inserimento della prestazione l’utilizzatore dovrà indicare l’intenzione di usufruire del “Bonus babysitting Covid 19” per il pagamento della prestazione. Le prestazioni svolte nel periodo sopra indicato potranno essere comunicate dal genitore beneficiario sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro la data del 31 dicembre 2020.
Bonus anche ai nonni
In via ulteriore, su conforme parere ministeriale, la circolare chiarisce che la non applicabilità del principio di carattere generale della presunzione di gratuità delle prestazioni di lavoro rese in ambito familiare, salvo si tratti di familiari conviventi con il richiedente e, ovviamente, di soggetti titolari della responsabilità genitoriale (genitore, anche se non convivente, separato/divorziato).
In caso di convivenza, pertanto, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento.
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