Bonus 500 euro azzerato per i supplenti con contratto scaduto il 31 agosto 2024. La FAQ che ha tratto in inganno

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All’apertura della piattaforma per l’iniziativa 2024/25 della Carta docente i docenti con supplenza al 31 agosto 2024 che, in forza del Decreto Infrazioni 2023 avevano ricevuto lo scorso 4 dicembre l’accredito di 500 euro non hanno trovato l’eventuale residuo non speso perché non hanno più autorizzazione all’accesso.

Cosa è successo

La misura prevista dal Decreto Salva Infrazioni  2023 ha previsto l’attribuzione della somma anche ai precari con contratto al 31 agosto 2024. L’accredito è avvenuto il 4 dicembre e da allora anche i docenti precari hanno potuto usufruire di tutte le funzionalità del sito, hanno generato buoni e speso presso gli eserciti convenzionati.

Qualcuno ha ricevuto anche l’accredito delle somme ottenute tramite sentenze passate in giudicato.

Quanto tempo per spendere i 500 euro?

Ecco cosa dicono le FAQ, ancora presenti sul sito

“Quanto tempo ho per spendere i miei Buoni di spesa?
I Buoni di spesa generati sono spendibili fino al 31 agosto di ciascun anno.

Se non spendo l’intero importo assegnato (500€) cosa succede?
L’importo residuo andrà ad incrementare l’importo del successivo anno scolastico.”

Queste FAQ, bisogna dirlo, sono tali dalla prima erogazione del bonus nel 2015/16 e solo raramente sono state integrate, come ad es. in occasione del periodo pandemico per estendere la validità temporale del bonus o la lista dei beni acquistabili.

Ma all’accesso della piattaforma il docente precario con supplenza al 31 agosto 2024, legge queste due FAQ e pensa che, anche se la misura non dovesse essere rinnovata per l’anno scolastico successivo l’eventuale residuo del 2023/24 sarebbe stato mantenuto, sommato ad un ipotetico zero.

Cosa dice la normativa

Anche in questo caso bisogna andare indietro nel tempo, a quel DPCM 28 novembre 2016, che ci riporta due informazioni interessanti.

Da un lato infatti c’è l’articolo 6 comma 6 che afferma

“6. Le somme non spese entro la conclusione dell’anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell’anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate.”

ma dall’altro c’è

art. 3 comma 2
“2. La Carta non e’ piu’ fruibile all’atto della cessazione dal servizio.”

E i supplenti annuali sono stati considerati “cessati dal servizio” indipendentemente dal fatto che abbiano un altro contratto di supplenza nel 2024/25, che nel portafogli ci fossero pochi euro o 500 o più, se si tratta di somme avute con sentenza passata in giudicato.

In parole povere ai docenti con contratto al 31 agosto 2024 è stata applicata la stessa normativa che annualmente viene applicata ai docenti che vanno in pensione dal 1° settembre dell’anno scolastico e che quindi nell’ultimo anno di servizio devono spendere il bonus entro il 31 agosto prima della pensione, altrimenti il bonus si perde.

Dunque i precari come i pensionati, per il Ministero sono “cessati” per decorrenza dei termini del contratto.

Giusto? Sbagliato? Probabilmente anche questa volta saranno i Tribunali a rispondere, dal momento che tanti docenti avevano “risparmiato” la somma per pagare parte del corso di abilitazione.

E se il bonus venisse riattivato?

Se dovesse esserci una nuova erogazione del bonus 500 per i docenti con supplenza al 31 agosto 2025 e il bonus fosse erogato a  docenti che ne hanno già usufruito lo scorso anno, sarebbe pensabile un recupero delle somme non spese, essendoci una continuità? A questa domanda non è possibile rispondere oggi.

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