Bonus 200 euro e precari della scuola, presentare una domanda errata o inesatta può comportare esclusione e sanzioni. Necessarie indicazioni da Inps e Ministero

Ancora oggi sul sito dell’INPS non è stata pubblicata alcuna applicazione specifica per precari della scuola, docenti ed ATA, per poter presentare la domanda del bonus dei 200 euro. Al momento di ufficiale non c’è nulla, si sta ragionando su interpretazioni che per quanto condivisibili, potrebbero in verità comportare dei problemi per i richiedenti, come il respingimento della domanda. Per questo, come già ribadito più volte su Orizzonte Scuola è meglio non avere fretta ed attendere che da parte dell’INPS o ministero del Lavoro o dell’Istruzione arrivino quanto prima dei chiarimenti per una platea importante di lavoratori che rischiano di essere beffati.
La norma
L’articolo 32 comma 13 del Decreto 50/22 afferma che L’INPS, a domanda, eroga ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate, un’indennita’ una tantum pari a 200 euro. L’indennita’ e’ corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021.
Una norma scritta in modo non chiaro che sta ponendo dei problemi interpretativi. Se è vero che i lavoratori a tempo determinato della scuola non sono a priori esclusi, è anche vero che è è preferibile la cautela, stante il fatto che c’è tempo fino al 31 ottobre per presentare l’istanza. La circolare INPS n°73 del 23 giugno afferma che “ai sensi del successivo comma 13 l’INPS eroga, a domanda, un’indennità una tantum pari a 200 euro, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e purché abbiano reddito, derivante dai suddetti rapporti, non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021”.
L’applicazione del sito INPS prevede una sezione specifica per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, ma i precari della scuola devono ricorrere a questa applicazione? Non c’è alcuna risposta certa e nell’incertezza meglio aspettare.
Si rischiano sanzioni amministrative e penali se le dichiarazioni o dati forniti non sono veritieri.
Il dichiarante deve essere consapevole delle sanzioni amministrative e/o penali che possono derivare dalla presentazione della domanda con dati inesatti, infedeli o mendaci e delle conseguenze penali, civili ed amministrative, previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 per chi rende dichiarazioni false, dichiaro sotto la mia responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45 del predetto D.P.R. n. 445 del 2000, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla disciplina normativa dettata per la indennità richiesta.
Se dai controlli dovesse risultare la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese o dei dati forniti, si decade dal beneficio con il conseguente obbligo di restituire quanto percepito, se erogato dall’INPS, ferma restando ogni altra sanzione e conseguenza di legge.
Per queste ragioni, pur i precari docenti ed ATA non dichiarando sicuramente il falso nell’essere lavoratori a tempo determinato, ma non essendo chiaro se quell’applicazione sia estesa ed utilizzabile anche da questa categoria, è bene essere prudenti e attendere, nell’auspicio, che chi di competenza, fornisca chiarimenti definitivi quanto prima per evitare che si possa realizzare la corsa in affanno all’ultimo minuto per chiedere un bonus che sarebbe gravissimo negare ai precari della scuola.