Bonus 200 euro dipendenti pubblici: il rapporto di lavoro deve sussistere a luglio. Precisazioni Inps

L’articolo 31, decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 prevede l’erogazione di una indennità una tantum di 200 euro, riconosciuta a luglio 2022, per i lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti. Ne avranno diritto tutti i lavoratori che nel primo quadrimestre del 2022 hanno percepito per almeno una mensilità una retribuzione inferiore ai 2.692 euro (parametrata su base mensile per 13 mensilità).
Dopo il messaggio 2397 del 13 giugno l’Inps fornisce ulteriori precisazioni con il messaggio 2505 del 21 giugno.
Le precisazioni arrivano in particolare su quale sia “la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022”, così come indicato nella legge.
La retribuzione nella quale riconoscere l’indennità da parte dei datori di lavoro è quella di competenza del mese di luglio 2022 oppure, in base all’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici ) o alla previsione dei CCNL , quella erogata a luglio, seppure di competenza del mese di giugno.
Il rapporto di lavoro, in ogni caso, deve sussistere a luglio 2022.
Decreto 73 del 21 giugno
In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto 73 del 21 giugno, che all’articolo 36 fornisce ulteriori chiarimenti sul bonus di 200 euro.
Per i dipendenti PA non serve l’autodichiarazione:
limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, l’individuazione dei beneficiari avviene mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nel rispetto della normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali.
I dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui il primo periodo non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista
dall’ultimo periodo del medesimo articolo 31, comma 1.