Bonus 150 euro, riforma degli istituti tecnici e professionali, fondi alle paritarie contro il caro bollette. Decreto Aiuti Ter convertito in legge [TESTO DEFINITIVO]
In Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge 17 novembre 2022, n. 175, il dispositivo di legge che converte il Decreto Aiuti Ter.
TESTO
BONUS 150 EURO
(artt. 18 e 19)
Riconosciuta una somma di 150 euro una tantum da erogare nel mese di novembre ai lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie. Tale intervento mobilita oltre 3 miliardi di euro, 1,005 per i dipendenti, 1,245 per i pensionati, 604 milioni per disoccupati, precari ed altre categorie fragili (si cui 256,5 nel 2022 e 347,7 nel 2023), 412,5 milioni per i lavoratori autonomi. Riguardo ai lavoratori dipendenti (anche a tempo parziale) tale somma è attribuita se il rapporto di lavoro sussiste nel mese di novembre e se la retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non sia eccedente l’importo di 1.538 euro L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Per l’erogazione di tale somma i lavoratori dipendenti, sia del pubblico che del privato, non devono presentare nessuna domanda.
La legge di conversione ha chiarito che limitatamente ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per le quali i servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze (NOIPA) i beneficiari dell’indennità sono individuati mediante apposite comunicazioni tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Istituto nazionale della previdenza sociale, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.
Pertanto per tali dipendenti non sussiste l’onere di rendere l’autodichiarazione resa dal lavoratore di non essere titolare delle prestazioni (ad es. pensione, reddito di cittadinanza, ecc) per le quali è l’INPS a erogare direttamente l’indennità una tantum di 150 euro.
Hanno, inoltre, diritto alla somma di 150 euro i soggetti che, per il mese di novembre 2022, risultano essere percettori di NASpI e DIS-COLL. L’indennità di 150 euro è erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro relative al riconoscimento della medesima indennità ai lavoratori dipendenti. Infatti tali prestazioni non solo tra loro compatibili. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
L’Inps, a domanda, erogherà l’indennità tantum anche ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 50/22 (18 maggio 2022) e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L’indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021. Anche in questo caso il decreto legge prevede che l’indennità è erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro relative al riconoscimento dell’indennità ai lavoratori dipendenti. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
L’INPS, a domanda, erogherà l’indennità ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l’anno 2021. Si ribadisce che l’indennità è erogata successivamente all’invio delle denunce dei datori di lavoro relative al riconoscimento dell’indennità ai lavoratori dipendenti. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.
Riforma degli istituti tecnici e professionali
(art. 26, 27 e 28)
Sono definiti i criteri a cui dovranno attenersi uno o più regolamenti finalizzati alla riforma degli istituti tecnici, nella prospettiva, tra l’altro, di adeguare costantemente l’offerta formativa alle esigenze di competenze richieste dal mercato del lavoro.
Sono definite misure finalizzate al potenziamento degli istituti professionali e alla realizzazione dello Spazio europeo dell’istruzione mediante il supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione della filiera tecnica e professionale.
In coerenza con tali obiettivi, è istituito l’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale che svolge funzioni consultive e di proposta.
In applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono adottate misure per la riforma degli istituti tecnici (art. 26), degli istituti professionali (art. 27) e la costituzione dell’Osservatorio nazionale per l’istruzione tecnica e professionale (art. 28).
Nella legge di conversione in relazione è stato specificato che la realizzazione da parte dei CPIA di percorsi di istruzione tecnica può avvenire nei casi di non erogazione di tali percorsi nella rete con le istituzioni scolastiche di secondo grado o di erogazione in misura non sufficiente rispetto alle richieste dell’utenza e del territorio.
Scuole paritarie
(art. 13)
I contributi destinati alle scuole paritarie (art. 1 comma 13 della Legge 62/00) sono incrementati di 30 milioni di euro per il 2022. Tali risorse sono finalizzate a fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico degli istituti scolastici paritari derivanti dall’eccezionale incremento del costo dell’energia.