Bocciature. Giudici non possono interferire sulle scelte dei docenti, ma verificare la correttezza del procedimento
A dirlo una sentenza del Tar lazio chiamato ad esprimersi da una famiglia che chiedeva di rivedere la mancata ammissione del figlio alla classe successiva.
A dirlo una sentenza del Tar lazio chiamato ad esprimersi da una famiglia che chiedeva di rivedere la mancata ammissione del figlio alla classe successiva.
I giudici possono "verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo o ai criteri deliberati preventivamente dal Collegio dei docenti e non risulti inficiato dai vizi di manifesta illogicità, di difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti", si legge nella sentenza.
Quindi, nessuna valutazione in merito alle decisioni del Consiglio di Classe, che rimane sovrano per quanto riguarda il giudizio sugli studenti.
Un'altra particolarità della sentenza riguarda i corsi di recupero. Infatti, i giudici hanno affermato che la mancata attuazione dei corsi di recupero non può rappresentare motivi di invalidazione di una decisione negativa da parte dei docenti.
Queste le richieste avanzate dalla famiglia
Con il ricorso in esame hanno impugnato tale deliberazione deducendo nella sostanza che: 1) la famiglia non era stata avvisata in alcun modo dalla scuola delle difficoltà dell’alunna; 2) la deliberazione impugnata era priva di adeguata motivazione in quanto: – in sede di valutazione finale non era stata fatta una valutazione complessiva del grado di preparazione dello studente; – non si era tenuto conto delle sue capacità di recupero; – non erano stati preventivamente determinati i criteri di valutazione; – non era stato sospeso il giudizio, né erano stati programmati interventi didattici mirati; – il voto di condotta era immotivato, in quanto lo studente non aveva riportato provvedimenti disciplinari
Questa la risposta dei giudici
L’impugnata deliberazione assunta nella seduta del 12 giugno 2014, con la quale il Consiglio di Classe ha deliberato la non ammissione della studentessa alla classe successiva, è motivata con riferimento alla seguente testuale considerazione: “L’alunna – nonostante le diverse strategie, metodologie e attività didattiche di recupero curriculari ed extracurriculari attivate dalla scuola (ha partecipato solo inizialmente al corso di recupero di matematica) – non è riuscita a raggiungere obiettivi, abilità e competenze previsti in sede di programmazione iniziale in alcune discipline. Gravi carenze sono state riscontrate nelle discipline scientifiche e linguistiche. Non viene ammessa alla classe III per le diverse carenze disciplinari non recuperabili nel corso del successivo anno scolastico.
La permanenza nella classe frequentata consentirà all’alunna, anche attraverso opportuni sostegni per la rimotivazione allo studio, un progressivo consolidamento delle abilità di base”. Le insufficiente in concreto riscontrate dal Consiglio di classe sono state le seguenti: Inglese 5, Spagnolo 4, Matematica 3, Scienze 4. Con il ricorso in esame i genitori dell’alunna in questione, nell’impugnare tale giudizio negativo, hanno dedotto: a) che la famiglia non era stata avvisata in alcun modo dalla scuola delle difficoltà dell’alunna; b) che la deliberazione impugnata era priva di adeguata motivazione, specie in ordine alla mancata valutazione complessiva del grado di preparazione ed alle capacità di recupero dell’alunna, alla mancata predeterminazione dei criteri di valutazione, alla mancata programmazione di interventi didattici mirati ed all’assenza di provvedimenti disciplinari. Tali doglianze, va subito precisato, sono prive di pregio. Quanto alle censure sopra indicate alla lettera a), va evidenziato che quanto dedotto con il gravame appare smentito in punto di fatto dagli atti versati in giudizio dall’Amministrazione resistente.
Dall’esame, invero, di tali atti e come, in particolare, risulta chiaramente indicato nella relazione del 24 ottobre 2014 del Dirigente scolastico e nei relativi allegati non sussiste in punto di fatto la denunciata mancata comunicazione delle difficoltà riscontrate alla famiglia, la quale è stata, al contrario, puntualmente informata dell’andamento scolastico con la consegna della pagella del primo quadrimestre, con la comunicazione delle molteplici valutazioni negative dell’alunna intervenute nel corso dell’anno, con le ore messe a disposizione per il ricevimento delle famiglie; nella predetta relazione versata in atti si denuncia, inoltre, la sistematica mancata partecipazione della famiglia ai vari incontri con i docenti. In relazione, poi, alle doglianze sopra riassunte alla lettera b), deve premettersi che, pur essendo il giudizio di non ammissione alla classe superiore espressione di discrezionalità tecnica, il Giudice amministrativo può sempre verificare se il procedimento, a conclusione del quale tale giudizio è stato formulato, sia conforme al parametro normativo o ai criteri deliberati preventivamente dal Collegio dei docenti e non risulti inficiato dai vizi di manifesta illogicità, di difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti (Cons. St., sez. VI, 24 novembre 2014 n. 5785, 14 agosto 2012 n. 4563 e 8 giugno 2011 n. 3446); mentre sono insindacabili nel merito le valutazioni della capacità di apprendimento e delle competenze acquisite dagli studenti, che sono affidate in via esclusiva al personale docente della scuola, così come l’apprezzamento effettuato sulla base di conoscenze tecnico-scientifiche ed il giudizio di valore che caratterizza l’attività didattica.
Ora, con riferimento a questi che sono i limiti del sindacato di questo Giudice su atti come quello ora all’esame, deve rilevarsi che allo stato degli atti appaiono prive di pregio le censure dedotte, in quanto il predetto giudizio risulta formulato in conformità al parametro normativo ed è esente dai vizi di manifesta illogicità, di difetto di istruttoria e di travisamento dei fatti. Va, invero, sul punto sommariamente ricordato che la giurisprudenza amministrativa ha al riguardo costantemente affermato: – che la motivazione dei provvedimenti concernenti la valutazione scolastica dell’apprendimento e delle competenze acquisite dallo studente non richiede diffuse e articolate argomentazioni, ma può concretarsi nell’indicazione sintetica delle lacune e delle insufficienze riscontrate (T.A.R. Emilia-Romagna, sez. Parma, I, 30 marzo 2015 n. 110); – che il voto 5 è espressione di un’insufficienza dello studente ritenuta dal docente grave o, in ogni caso, tale da non consentire il passaggio dell’allievo alla classe superiore, dato che la promozione dello studente alla classe successiva può non essere disposta in presenza di insufficienze riportate in materie di indirizzo del programma di studi (T.A.R., sez. II, 16 gennaio 2015, n. 101); – che sulla legittimità del giudizio finale espresso in sede di valutazione per l’ammissione di un alunno alla classe successiva non può incidere la mancata attivazione nel corso dell’anno scolastico delle iniziative di sostegno concretatesi in appositi corsi di recupero, basandosi il giudizio di non ammissione di un alunno alla classe superiore esclusivamente sulla constatazione sia dell'insufficiente preparazione dello studente, che dell’incompleta maturazione personale, ritenute necessarie per accedere alla successiva fase di studio (Cons. St., sez. VI 24 novembre 2014 n. 5785, e T.A.R. Abruzzo, sez. Pescara, 10 ottobre 2014 n. 407, e da ultimo T.A.R. Emilia-Romagna, sede Bologna, sez. I, 22 maggio 2015 n. 483) Ciò detto, sembra evidente al Collegio che nella specie i vizi denunciati non siano idonei ad inficiare la legittimità dell’atto impugnato e che le predette gravi insufficienze riportate dall’alunna in questione non avrebbero mai potuto determinare la sua ammissione alla classe successiva. Nel predetto giudizio finale formulato dal Consiglio di Classe risultano, infatti, puntualmente evidenziate le “gravi carenze” “riscontrate nelle discipline scientifiche e linguistiche”, che non avrebbe di certo potuto consentire l’ammissione alla classe successiva, in quanto “non recuperabili nel corso del successivo anno scolastico”.
Né appare, infine, al riguardo rilevante il voto riportato in condotta, dato che questo, come si rileva dagli atti, è stati attribuito, tra l’altro, anche all’esito di alcuni specifici comportamenti (puntualmente descritti), tenuti dell’alunna in questione. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere respinto. Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.