Bocciatura studente scuola primaria: è competenza del Consiglio di Classe o Interclasse? TAR annulla decisione della scuola, ecco perché

Va accolto il ricorso contro la mancata ammissione alla classe successiva quando l’Istituto non fornisce i richiesti chiarimenti sia con riferimento alla contestazione relativa all’organo che ha emanato il provvedimento di non ammissione del ragazzo, sia alla motivazione della stessa non ammissione. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III Bis, Sentenza 13 maggio 2024, n. 9407.
L’impugnazione della non ammissione alla classe successiva
I genitori di un alunno si sono rivolti al TAR per richiedere l’annullamento del giudizio di mancata promozione alla classe successiva, presso un Istituto Comprensivo, del figlio, deliberata, a maggioranza, all’esito di un supposto scrutinio finale.
L’accoglimento in sede cautelare
In corso di giudizio con ordinanza cautelare, veniva accolta l’istanza proposta dai ricorrenti sul seguente presupposto che “Ritenuto che, malgrado la richiesta, l’amministrazione resistente non ha fornito gli elementi richiesti e che pertanto permangono le incertezze sui profili descritti e, in particolare, sulla competenza dell’organo che ha adottato il provvedimento di non ammissione; ritenuta pertanto la sussistenza dei presupposti per sospendere l’efficacia del provvedimento adottato, disponendo che l’amministrazione provveda con urgenza a rieditare il potere amministrativo di sua competenza”. Come rappresentato dai ricorrenti, in seguito all’accoglimento in sede cautelare, il minore sta frequentando la classe “trovandosi, peraltro, molto bene sia con i compagni che con i docenti ed avendo un buon rendimento scolastico”.
La mancanza di chiarimenti sull’organo che ha deliberato la non ammissione
Il ricorso è stato accolto. Malgrado l’espressa richiesta istruttoria e l’adozione di un provvedimento cautelare, l’amministrazione non ha fornito chiarimenti in ordine alle contestazioni dei ricorrenti e, in particolare, sia con riferimento alla contestazione relativa all’organo che ha emanato il provvedimento di non ammissione del ragazzo sia in ordine alla motivazione della stessa non ammissione.
L’incompetenza del consiglio interclasse
Il ricorso è stato quindi accolto anche alla luce dell’incompetenza del consiglio di interclasse all’adozione del provvedimento, come emerge dall’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 62/2017, secondo cui “La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato”.