Bocciatura legittima per studente con disturbo dell’attenzione. Non basta il PDP se gli strumenti compensativi non sono utilizzati. Cosa hanno deciso i giudici. SENTENZA

WhatsApp
Telegram

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto il ricorso presentato da uno studente con disturbo dell’attenzione che contestava la sua non ammissione all’esame di Stato al termine dell’anno scolastico 2020/2021.

La sentenza, pronunciata il 3 aprile 2025, ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente, confermando la legittimità della decisione del Consiglio di classe. Lo studente, frequentante la quinta classe di un Istituto di istruzione superiore, aveva ricevuto una diagnosi di “disturbo dell’attenzione” nel dicembre 2020, che aveva portato all’elaborazione di un Piano Didattico Personalizzato con specifiche misure compensative e dispensative. Nonostante il PDP, il Consiglio di classe, nella riunione del 10 giugno 2021, aveva deliberato a maggioranza la non ammissione all’esame di Stato, motivando la decisione con le gravi insufficienze riportate in diverse discipline.

Le motivazioni del TAR: mancato utilizzo degli strumenti compensativi e insufficienze

Il ricorrente aveva impugnato il verbale del Consiglio di classe e gli altri atti connessi, deducendo violazioni di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l’Amministrazione scolastica non avesse tenuto adeguata considerazione delle sue specifiche difficoltà e che il giudizio di non ammissione fosse viziato dalle valutazioni insufficienti.

Tuttavia, il TAR ha ritenuto che l’Istituto scolastico avesse applicato gli adattamenti e le misure previste dal PDP. Dalla relazione depositata dall’Amministrazione resistente è emerso che lo studente non aveva seguito i suggerimenti degli insegnanti sull’elaborazione di mappe concettuali, metodologia espressamente richiamata nella certificazione del disturbo e nel PDP, preferendo organizzare le informazioni in appunti distesi, inficiando così le potenzialità attese dalla misura compensativa.

Inoltre, l’allievo non aveva partecipato agli interventi di sostegno e recupero attivati dalla scuola a distanza, nonostante la disponibilità comunicata dalla famiglia. Il TAR ha anche considerato che, nel periodo in cui la Toscana era in zona rossa per l’emergenza Covid-19, la scuola aveva offerto agli studenti con BES e DSA delle classi quinte la possibilità di frequentare le lezioni in presenza, facoltà di cui il ricorrente non si era avvalso.

La discrezionalità tecnica del Consiglio di classe e le insufficienze multiple

Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la valutazione espressa dal Consiglio di classe in sede di scrutini scolastici costituisce espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione, non sindacabile dal giudice amministrativo se non per evidenti illogicità. Il sindacato del giudice si limita alla verifica del rispetto delle regole procedimentali e all’assenza di palesi profili di illogicità, spettando esclusivamente al Consiglio di classe valutare la gravità delle lacune degli alunni e la loro idoneità a precludere la prosecuzione degli studi.

La deliberazione di non ammissione all’esame di Stato si è basata sulle insufficienze riportate dallo studente in diverse discipline (Lingua e letteratura italiana, Matematica, Diritto ed economia, Scienze navali, Meccanica e macchine), con voti numerici e giudizi sintetici che facevano riferimento alle difficoltà incontrate nonostante l’utilizzo degli strumenti compensativi e dispensativi.

Il TAR ha sottolineato che l’ammissione all’esame di Stato è condizionata a una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina, potendo il Consiglio derogare a tale criterio solo in presenza di insufficienza in una sola disciplina e con motivazione congrua.

Nel caso in esame, le insufficienze multiple hanno giustificato la decisione di non ammissione. Il ricorso è stato quindi respinto, e le spese di lite compensate tra le parti data la peculiarità della materia.

SENTENZA

WhatsApp
Telegram

Offerta Riservata TFA 2025: Abilitazione all’insegnamento da € 1.400 con Mnemosine