Bocciatura e suicidio studente, nessuna responsabilità per docenti se l’evento è imprevedibile

Bocciatura e suicidio, confermata la giurisprudenza. Se manca il nesso causale, allora l’amministrazione scolastica e quindi i docenti non sono responsabili. Una vicenda analizzata, attraverso la lente d’ingrandimento della giurisprudenza.
Bocciatura e suicidio, la tragica vicenda di uno studente
Bocciatura (sua mancata comunicazione) e suicidio, non esiste nessun nesso causale tra i due eventi. Se così fosse, allora avremmo davanti un’intera generazione -la riflessione è di carattere generale- inadeguata ad affrontare la complessità dell’esistenza, caratterizzata da luci e ombre e quindi disseminata anche da fallimenti e frustrazioni. La bassissima correlazione è confermata, anche dai giudici che si sono espressi su una vicenda che esamineremo di seguito Scrivono: “non risponde a regolarità causale la condotta di uno studente che, a fronte di una bocciatura, decida tragicamente di porre fine alla sua vita”
La vicenda. Uno studente frequentante il secondo anno di un liceo viene a sapere della sua bocciatura, leggendo i quadri. Immediatamente il ragazzo contatta telefonicamente la mamma, che però non può raggiungerlo perché impegnata al lavoro. Allora lo studente si reca dal suo insegnante che gli aveva impartito le lezioni private, che però è impossibilitato a riceverlo subito. A questo punto il ragazzo beve del liquido altamente nocivo che gli procura la morte.
I genitori hanno citato in giudizio l’amministrazione scolastica, chiedendo il risarcimento dei danni subiti e conseguenti al suicidio del loro figlio; un suicidio, a loro dire, che ha avuto come causa l’omessa e preventiva comunicazione alla famiglia. In buona sostanza, secondo i ricorrenti, l’amministrazione era obbligata, poiché il figlio era uno studente di minore età, ad avvisare i medesimi della bocciatura.
Una sentenza puntigliosa e dettagliata
La vicenda si è conclusa dopo quattordici anni (2005-19) con l’ultimo grado di giudizio.
La Cassazione ha consegnato alla storia un caso con una sentenza definitiva (n.27985 del 31 ottobre 2019). Giudizio molto dettagliato. Direi chirurgico. Non poteva essere altrimenti. La magistratura deve ridurre al netto delle cause possibili un evento rilevante penalmente o civilmente.
Ora il giudizio conferma l’orientamento giurisprudenziale codificato nei casi di infortunio a scuola che richiama in partenza la responsabilità civile e penale dei docenti (art. 2048 c.c.). In altri termini, la responsabilità scatta quando l’evento è prevedibile e pertanto evitabile.
Quindi nulla di nuovo sotto il sole, dipanando il dubbio che la magistratura sia a prescindere sempre avverso i docenti. I magistrati basano il loro giudizio, seguendo il diritto processuale. Punto. In quest’ottica, ovviamente il verdetto non ha la pretesa di assurgere a verità assoluta.
Analizziamo brevemente la sentenza. Innanzitutto i giudici rigettano il motivo della mancata comunicazione alla famiglia (O.M. 90/01). Questa non era un atto dovuto, ma lasciato alla valutazione dei docenti (O.M. 90/01) che in questo caso hanno ritenuto non procedere, non esistendo condizioni pregresse che facessero presagire la decisione del ragazzo. Infatti si legge nella sentenza erano “buoni rapporti tra il giovane ed i suoi genitori” ed erano assenti “fattori di abituale disagio o stress nella personalità dello studente”. I suddetti elementi hanno indotto i giudici a ritenere “estremamente bassa la possibilità che un insuccesso scolastico conduca al suicidio solo perché non preannunciata alla famiglia”
Da qui la conclusione alla quale pervengono i magistrati del mancato nesso causa/effetto tra omessa comunicazione bocciatura e suicidio, aggiungendo che la certezza della famiglia di una promozione, anche se con alcuni debiti, non si basava su colloqui svolti con i docenti, ma era il risultato di una loro presupposizione, direi una speranza basata sul niente.
Una breve riflessione
Questa la vicenda e la sentenza che consegna il gesto estremo alla profondità della coscienza personale, dove l’insondabile e l’imprevedibilità regnano sovrani, liberando la persona da ogni relazione comportamentista di tipo deterministico, dove a un particolare stimolo deve necessariamente esserci una risposta e solo quella. Su questo rapporto si basa l’informatica, caratterizzata da assoluta prevedibilità. La persona umana è fortunatamente una realtà, una presenza significativamente altra, lontana da questo freddo determinismo, anche quando decide il gesto estremo del suicidio.