Bocciare in prima “elementare”, quando è possibile. Ecco cosa hanno detto i giudici

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Con ricorso assistito da istanza cautelare, nella qualità di genitore veniva impugnato il documento di valutazione dell’Istituto Comprensivo con cui è stata disposta la non ammissione della figlia, frequentante il primo anno della scuola primaria, alla classe successiva. Il TAR accoglie il ricorso della famiglia per i motivi che ora vediamo.

La normativa non ammissione nella scuola primaria

Con la sentenza in commento n. 01082/2024 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia afferma:
– l’art. 3 del D. Lgs. n. 62/2017, rubricato “Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria”, prevede espressamente che la non ammissione alla classe successiva di un alunno frequentante la scuola primaria può essere disposta solo “in casi eccezionali comprovati da specifica motivazione” (comma 3), specificando altresì che “Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (…) anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione” (comma 1), fermo restando che, anche in tali ultime ipotesi, grava sull’istituzione scolastica l’obbligo di attivare “specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento” (comma 2).

Per legittimare la bocciatura serve motivazione a supporto dell’eccezionalità dell’evento

Nel caso di specie, l’Istituto scolastico ha motivato il proprio giudizio di non ammissione evidenziando che la minore “ha frequentato in maniera saltuaria, facendo registrare un notevole numero di assenze rispettando, non sempre, le regole di convivenza scolastica”, “ha manifestato scarso interesse, partecipazione poco adeguata e un impegno discontinuo”, “Ha dimostrato considerevoli difficoltà a lavorare in modo autonomo richiedendo costantemente il supporto della docente” e “non ha conseguito le abilità e le conoscenze fondamentali nelle varie discipline”. Dalla suddetta motivazione, ad avviso del Tribunale, non emerge la ricorrenza nella vicenda in esame di un’ipotesi del tutto “eccezionale” tale da derogare, ai sensi del disposto normativo di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 62/2017, al generale principio di ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e da giustificare, dunque, il giudizio finale negativo espresso dall’Amministrazione scolastica. Invero, osserva il TAR, il mancato conseguimento da parte dell’alunna delle abilità e delle conoscenze fondamentali è elemento che l’art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 62/2017 testualmente richiama proprio al fine di escluderne la portata ai fini di un eventuale giudizio di non ammissione; inoltre, il numero di assenze effettuato dalla minore è circostanza che non può assumere alcun rilievo in questa sede, non ravvisandosi, con riguardo alla progressione nella scuola elementare, una norma analoga a quella ex art. 5 del D. Lgs. n. 62/2017, relativa alla validità dell’anno scolastico e riguardante la sola scuola secondaria; infine, nell’accogliere il ricorso, precisa che dalla documentazione in atti non si ravvisa adeguato riscontro circa l’intervenuta predisposizione in favore dell’alunna, da parte dell’Istituto scolastico, di specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento della minore, in accordo con quanto imposto dall’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 62/2017.

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