Mobilità, docente che ha blocco triennale non potrà né cambiare scuola nè passare ad altra classe di concorso
Il docente nel vincolo triennale non potrà partecipare alla mobilità per il prossimo triennio. Niente domanda di mobilità territoriale e niente domanda di mobilità professionale
Un lettore ci scrive:
“Ho ottenuto il trasferimento provinciale per l’anno 2019/2020 su preferenza da me espressa e sono, dunque, soggetto a blocco triennale
Vorrei sapere se in tale situazione potrò esprimere nuova domanda di trasferimento interprovinciale o assegnazione provvisoria interprovinciale”
Molti docenti non hanno ancora le idee chiare sul vincolo triennale stabilito nel CCNI sulla mobilità e sulle conseguenze che comporta.
Il quesito posto dal nostro lettore ci dà lo spunto per fornire un ulteriore chiarimento, ribadendo quanto più volte sottolineato
Vincolo triennale: riferimenti normativi
Il vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità assegnata nella mobilità volontaria è una novità stabilita nel CCNI sulla mobilità, che ha validità triennale e riguarda gli anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22.
Questa nuova disposizione, che coinvolge tutti i docenti che sono stati soddisfatti per il corrente anno scolastico nella mobilità volontaria su specifica preferenza, viene esplicitata nell’art.2 comma 2 dove si stabilisce quanto segue:
“Ai sensi art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste del presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.”
Vincolo triennale: vale sia per trasferimento che per passaggio
Il vincolo triennale impedisce, quindi al docente interessato di partecipare alla mobilità nel successivo triennio.
Questo non significa che il docente non potrà chiedere trasferimento, ma potrà chiedere passaggio di cattedra o di ruolo, così come non significa che non potrà partecipare alla mobilità provinciale e potrà invece presentare domanda per altra provincia.
Il nostro lettore manifesta questi dubbi che riteniamo doveroso chiarire bene.
Il vincolo triennale non consente, infatti, la partecipazione per un triennio a qualsiasi tipologia di movimento.
Il docente nel vincolo non potrà quindi presentare, per un triennio, domanda di mobilità territoriale e neanche di mobilità professionale sia in ambito provinciale che interprovinciale.
Il nostro lettore non potrà, quindi, chiedere trasferimento interprovinciale, mentre nessuna limitazione è stabilita nel contratto per la mobilità annuale.
Se ha i requisiti richiesti per il ricongiungimento, il docente potrà chiedere, anche se è nel vincolo triennale, assegnazione provvisoria interprovinciale
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