Bimbo di 6 anni in classe con il pannolino. Maestra: “Non è compito mio cambiarlo, assurdo che la mamma non gli abbia insegnato l’utilizzo del vasino”. Polemiche in Gran Bretagna

Sul Daily Mail c’è spazio per lo sfogo di un insegnante di scuola primaria, indignata per il fatto che una madre ha portato a scuola il suo bimbo di 6 anni, non ancora addestrato all’utilizzo del vasino.
La madre, dimenticando i vestiti di ricambio e i pannolini, non è mai tornata in classe, nonostante la promessa di farlo. La maestra, esasperata, ha dichiarato che cambiare i pannolini “non è compito suo, soprattutto considerando che il bambino non era un bambino piccolo, ma di 6 anni”.
Non si tratta di un caso isolato. Secondo la maestra, molti genitori mostrano un atteggiamento indifferente nell’insegnare ai loro figli a usare il bagno. Tale comportamento è sempre più comune tra le famiglie benestanti. La maestra ha condiviso ulteriori dettagli: ad esempio l’assistente didattico è stato costretto ad acquistare pannolini per altri bimbi.
La docente rivela di aver incontrato, durante i suoi primi 10 anni di insegnamento, bimbi che, all’età di 7 anni, non erano addestrati all’utilizzo del bagno. Una mamma ha ammesso, senza mezzi termini, di aver mandato il suo figlio di 4 anni a scuola senza addestramento perché concentrata sul lavoro.
Fondamentale, dunque, che i genitori si assumano la responsabilità di insegnare ai propri figli come usare il bagno prima di mandarli a scuola. Gli insegnanti non dovrebbero essere costretti a occuparsi dell’igiene personale dei bambini, specialmente quando questi hanno un’età avanzata.
E in Italia?
Cosa accade, invece, in Italia. Come più volte segnalato, la questione del cambio del pannolino è stata sempre controversa. La VI sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22786/16, ha ribadito la condanna penale a tre collaboratrici scolastiche per essersi rifiutate di effettuare un cambio del pannolino a un’alunna disabile.
Ricordiamo che la figura del collaboratore scolastico viene inquadrata attualmente nell’Area A dal CCNL, che ne definisce le mansioni:
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.
Presto arriverà la firma definitiva del nuovo CCNL 2019-21 che porterà anche la nuova figura dell’operatore scolastico.