Bianchi taglia 9.600 cattedre per premiare i docenti più formati, TESTO Decreto in Gazzetta ufficiale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge, che contiene la riforma del sistema di reclutamento degli insegnanti, così come prevista dal PNRR. All’interno l’avvio di un sistema di formazione dei docenti che prevede premi incentivanti. Non mancheranno polemiche sulle modalità di reperimento delle risorse.
Come funzionerà la formazione a premi
Si tratta di una formazione parallela a quella istituita dalla riforma “La Buona scuola” che mira a potenziare le competenze dei docenti.
L’adesione a questi corsi sarà volontaria, obbligatoria per i neoassunti, e avrà durata triennale. Al termine del percorso i docenti che avranno conseguito una valutazione positiva saranno “incentivati” con un obolo di carattere accessorio.
I fondi
I fondi per il “premio” una tantum ai docenti ammonterà a 20 milioni di euro nel 2026, 85 milioni di euro nell’anno 2027, 160 milioni di euro nell’anno 2028, 236 milioni di euro nell’anno 2029, 311 milioni di euro nell’anno 2030 e 387 milioni di euro a decorrere dall’anno 2031.
Da dove saranno reperiti i soldi?
Secondo quanto si legge nel testo del Decreto pubblicato in Gazzetta, “l’indennità una tantum è corrisposta nel limite di spesa di cui al primo periodo, nell’anno di conseguimento della valutazione individuale positiva. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede mediante razionalizzazione dell’organico di diritto effettuata a partire dall’anno scolastico 2026/2027″, in via prioritaria sui posti di organico per il potenziamento, decurtandoli dai posti lasciati liberi dai pensionamenti.
Il contingente in dotazione alle scuole che sarà tagliato al fine di reperire i fondi per premiare i docenti che si formeranno volontariamente sarà:
- 1.600 posti a decorrere dall’anno scolastico 2026/2027,
- 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2027/2028,
- 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2028/2029,
- 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2029/2030,
- 2.000 posti a decorrere dall’anno scolastico 2030/2031.
Perché è errato parlare di organico di potenziamento
L’organico di potenziamento, utilizzato esclusivamente per l’anno scolastico 2015/\16 è poi confluito nell’organico dell’autonomia.
Per fare un esempio, nella circolare sugli organici per l’anno scolastico 2022/23 il Ministero stabilisce
L’organico dell’autonomia del personale docente a.s. 2022/23, ai sensi del DI n. 90/2022, ammonta a:
- 620.256 posti comuni, di cui 2.247 posti/ore ricondotte a posto per l’insegnamento dell’Ed. motoria nella scuola primaria e 8.741 destinati alle classi da costituire in deroga ai limiti di cui al DPR 81/09;
- 50.202 posti comuni di potenziamento;
- 117.170 posti di sostegno, di cui 6.446 posti di potenziamento per il sostegno.
Con nota n. 2852 del 5 settembre 2016 il M.I. ha precisato che:
- non esiste distinzione contrattuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento;
- in uno scenario di “flessibilità”, deciso nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali, i docenti individuati su posto di potenziamento possono svolgere attività di insegnamento e i docenti su ore curricolari possono occuparsi di attività di “potenziamento/arricchimento dell’offerta formativa”;
- le sostituzioni per assenze brevi vanno “coperte” secondo una adeguata articolazione modulare che coinvolge tutto l’organico dell’autonomia, al fine di assicurare continuità alle attività svolte nell’ambito del potenziamento;
Con i “tagli” pensati in questo DL l’equilibrio raggiunto in questi anni verrebbe meno.
Trattandosi di posti in organico di diritto, il taglio potrà riguardare in maniera trasversale
- immissioni in ruolo
- supplenze al 31 agosto
- trasferimenti dei docenti di ruolo
- assegnazioni provvisorie
Testo Decreto in Gazzetta
N.B. Il testo passerà adesso al vaglio del Parlamento per la trasformazione in Legge entro 60 giorni. Il primo passaggio dovrebbe essere al Senato. Quindi potrà ancora subire modifiche, rettifiche, eventuali cancellazioni di alcune parti, a seconda l’equilibrio che le forze politiche troveranno in sede di conversione.