Beni di una scuola in disuso e abbandonati, se sottratti scatta ugualmente l’aggravante del reato di furto. La sentenza

WhatsApp
Telegram

Nel caso in comento la Cassazione penale si pronuncia sul reato di furto commesso all’interno di una scuola e sulla sussistenza dell’aggravante a prescindere dal fatto che il bene sia utilizzato o meno.

Il fatto

L’imputato ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. perchè, in concorso con altri, si impossessava di vario materiale informatico esistente all’interno di un istituto scolastico dopo essersi ivi introdotto danneggiando la recinzione di protezione, proponeva ricorso per Cassazione contestando la violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., per avere i giudici di merito erroneamente ritenuto che il furto fosse stato commesso su beni destinati a pubblica utilità o a pubblico servizio, trattandosi di beni in disuso e abbandonati.

Sulla sussistenza dell’aggravante nel caso di furto commesso a scuola

Ritenuto che il motivo di ricorso è manifestamente infondato: invero, l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. ricorre anche quando i beni appartenenti ad un ente pubblico o incaricato di pubblico servizio siano in disuso fino a quando non siano dismessi nelle forme di legge (cfr. Sez. 4, n. 8178 del 09/01/2002 Rv. 220985 – 01:”Integra il reato di furto aggravato dall’esposizione della cosa alla pubblica fede la condotta di chi si appropria di una linea ferrata in disuso, atteso che il bene resta di proprietà dello Stato indipendentemente dalla sua utilizzazione – fino a che non venga dismesso nelle forme di legge”). Nel caso di specie, si legge nella sentenza di primo grado, i beni erano inventariati e risultavano in carico alla scuola (cfr. pag. 5 sent. Tribunale); tale circostanza risulta confermata anche dal Preside dell’istituto scolastico nel corso della sua deposizione (come si evince dalla lettura del verbale, allegato al ricorso, contenente la testimonianza del Preside, il quale ha precisato, a pag. 5, che il materiale sottratto era “ancora inventariato”), citato Cassazione Penale Ord. Sez. 7 Num. 45040 Anno 2024

L’articolo 625 del codice penale è la norma che disciplina le circostanze aggravanti specifiche del furto (art. 624, il comma 7 dell’articolo 625 così recita: se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede( o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza , scatta anche in tale circostanza l’aggravante del reato di furto.

Utile citare anche la Cass. pen. n. 51195/2013 sul punto: È configurabile l’aggravante prevista dall’art. 625 n. 7 c.p. se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d’essere dell’aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici.

WhatsApp
Telegram

Interpelli per le supplenze, le scuole iniziano a pubblicare. Ti informiamo noi quando una scuola cerca un supplente e inviamo la tua candidatura. Il nuovo sistema di Interpelli Smart