Basta cadere dalle scale di una scuola prive di antiscivolo per essere risarciti? Ecco cosa hanno detto i giudici

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Una lavoratrice conveniva in giudizio il Comune e l’assicurazione chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa di un sinistro verificatosi presso la scuola. Esponeva l’interessata che mentre svolgeva attività di assistenza agli alunni disabili per conto del Comune durante l’orario di servizio ed all’interno del plesso scolastico, scendendo le scale della scuola era caduta rovinosamente a terra ed aveva subito lesioni. Vediamo cosa ha deciso il tribunale.

Il fatto

Nella sentenza in commento del Tribunale di Messina, n. 2095/2023 del 09-11-2023 emerge che una testimone, collaboratrice scolastica, presso la scuola all’epoca del sinistro, aveva assistito all’evento sottolineando che la caduta era avvenuta mentre la ricorrente stava scendendo gli scalini che si trovavano davanti all’entrata principale dell’istituto scolastico…”gli scalini erano 4 e alcuni sbeccati… quando l’attrice è caduta non pioveva e non c’erano altre persone che scendevano le scale… la scala era priva di corrimano… la signora scendeva le scale normalmente senza correre… quando è avvenuta la caduta l’attrice prestava servizio da circa una decina di giorni. Al momento della caduta non ricordo se fossero presenti sui gradini le striscette antiscivolo…”.

I giudici, come vedremo hanno dato gran rilievo a questa ricostruzione del fatto.

Se sono note le condizioni di precarietà delle scale si deve prestare massima cautela

Può quindi affermarsi, afferma il giudice, “come emerge dalle fotografie in atti, che lo stato degli scalini fosse chiaramente visibile e, quindi, evitabile con la dovuta diligenza e cautela, tenuto anche conto della circostanza che, come dichiarato dalla teste l’attrice non correva ma camminava normalmente; la lavoratrice inoltre, lavorava già da almeno dieci giorni presso la scuola e, presumibilmente, aveva già percorso altre volte il medesimo tratto di strada; aveva avuto quindi la possibilità di conoscere già da tempo la situazione dei luoghi”.

In ordine alle ipotesi in cui il danno sia astrattamente riconducibile a cose statiche, come può ritenersi essere una scala, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che “la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l’agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte La pila di mattoni sull’angolo della strada, il blocco di cemento che occupi una parte del marciapiede, la mattonella mancante, ecc., non manifestano di per sé soli il collegamento causale, necessario ed ineliminabile, con la caduta del passante, ove questi non provi che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la caduta. Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l’ostacolo; il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l’oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l’operatività dell’art. 2051 cod. civ. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi” (Cass. Civ. Sez. III, n. 2660/2013).

Quindi, come si può osservare, non basta cadere dalle scale per ottenere automaticamente il risarcimento del danno, anche se queste erano degradate, poiché spetta al danneggiato riuscire a provare una serie di fattori , come l’inevitabilità della caduta, l’impossibilità di evitare l’ostacolo, oltre l’aver prestato la massima cautela.

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