Bandi di gara, pubblicità legale tramite Banca Dati Anac e non più sulla Gazzetta Ufficiale

Dal 1° gennaio 2024, la pubblicità legale a livello nazionale dei bandi e degli altri atti di gara è garantita dalla Banca Dati Anac tramite pubblicazione sulla “piattaforma per la pubblicità legale degli atti”. Questa è sostituiva della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale a tutti gli effetti, compresa la decorrenza degli effetti giuridici degli atti pubblicati.
Lo chiarisce un comunicato del 10 gennaio dell’Anac.
La nuova disciplina della pubblicità legale, che è parte del più ampio sistema di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (articoli da 19 a 36 del Codice), si applica inderogabilmente a decorrere dal 1° gennaio 2024 a tutte le gare il cui avvio non si è perfezionato entro il 31 dicembre 2023.
Una procedura s’intende avviata alla data di pubblicazione del relativo bando. La data di pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUUE o sulla GURI.
Le indicazioni date da Anac:
a) le procedure di gara soggette agli obblighi di pubblicazione a livello europeo il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE entro il 31 dicembre 2023 assolvono efficacemente gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la pubblicazione su GURI. Per queste gare, gli effetti giuridici dell’atto pubblicato continuano a decorrere dalla data di pubblicazione in GURI;
b) le procedure di gara soggette agli obblighi di pubblicazione a livello europeo il cui bando è stato solo inviato al TED entro il 31 dicembre 2023 ma non anche pubblicato su GUUE entro tale data rientrano nell’ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale e sono pertanto tenute ad
assolvere gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la BDNCP. Per tale motivo, per queste gare, la pubblicazione del bando su GURI in data successiva al 1° gennaio 2024 non è conforme agli articoli 27, 84 e 85 del d.lgs. 36/2023 e risulta inidonea ad assolvere agli obblighi di pubblicità legale. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti titolari di gare che ricadono in tale condizione sono invitati a valutare il ritiro del bando in autotutela, al fine di poter impostare ex novo la gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e procedere alla trasmissione alla BDNCP dei
dati necessari alla pubblicazione, sia a livello europeo che nazionale, tramite interoperabilità con la BDNCP stessa, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023;
c) le procedure di gara soggette ai soli obblighi di pubblicazione a livello nazionale il cui bando è stato solo inviato a GURI entro il 31 dicembre 2023 ma non anche pubblicato entro tale data, rientrano anch’esse nell’ambito di applicazione della nuova disciplina della pubblicità legale e sono pertanto
tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicità legale a livello nazionale tramite la BDNCP.
Anche in questo caso le stazioni appaltanti e gli enti concedenti titolari di gare che ricadono in tale condizione sono invitati a valutare il ritiro del bando in autotutela, al fine di poter impostare ex novo la gara tramite piattaforma di approvvigionamento digitale certificata e procedere alla trasmissione
alla BDNCP dei dati necessari alla pubblicazione a livello nazionale tramite interoperabilità con la BDNCP stessa, in conformità a quanto previsto nella Delibera n. 263/2023.
Comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024