Concorso ATA 24 mesi, domande non prima del 15 giugno oppure con possibilità di dichiarare l’anno in corso con riserva. Le ultime novità

Sul tavolo della riunione del 4 aprile tra Ministero e Sindacati si è parlato dell’indizione dei bandi di concorso ATA 24 mesi. Le graduatorie ATA 24 mesi, dette anche di prima fascia, saranno utilizzate per l’attribuzione di ruoli e supplenze nell’anno scolastico 2024-25.
Il Ministero – da quello che è emerso e affermato da Cristina Dal Pino (Anief) – avrebbe l’intenzione di non aprire la procedura prima del 15 giugno 2024, con riferimento all’ordine del giorno presentato da Sasso (Lega) a febbraio.
In alternativa, il MIM ha proposto una riapertura con tempi più celeri ma con la possibilità di dichiarare l’anno in corso “con riserva” e fino alla naturale scadenza. In questo modo si consentirebbe la possibilità a quanti stiano adesso svolgendo servizio utile per l’accesso alla Graduatoria 24 mesi di inserirsi comunque presentando domanda e di sciogliere la riserva dopo il 30 di giugno confermando successivamente l’effettivo completamento del contratto in essere 2023/2024.
La Flc Cgil fa sapere che i bandi regionali dei concorsi ATA 24 mesi saranno pubblicati presumibilmente entro fine mese di aprile.
La Cisl scuola scrive che non vi è al momento alcuna previsione sui tempi di avvio delle procedure.
L’Anief ha ribadito le richieste già più volte presentate sulla necessità di valutazione del servizio militare di leva per intero anche se prestato non in costanza di nomina, di valutazione del servizio per intero prestato presso le scuole paritarie, della necessità di attribuire un punteggio maggiore per gli assistenti amministrativi non di ruolo che hanno effettuato servizi in qualità di DSGA in quanto mansione superiore e la richiesta di valutazione dei servizi svolti presso tutti gli enti pubblici.
Requisiti ATA 24 mesi
a) essere in servizio in qualità di personale ATA a tempo determinato nella scuola statale nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui si concorre;
b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all’atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale cui concorre, non perde la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale”, come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;
c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini della presente ordinanza, la qualifica di “personale ATA a tempo determinato della scuola statale” se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre.
Per quanto riguarda i due anni di servizio richiesti, i candidati devono possedere:
a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l’eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero;
b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);
c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con rapporto d’impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego, direttamente con gli Enti Locali, i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.;
d) ai fini del presente articolo il servizio prestato nelle scuole italiane all’estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
e) ai fini del presente articolo il servizio prestato in qualità di “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” nelle Accademie Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell’ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A decorrere dall’anno accademico 2003/04 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “ servizio prestato in altre Amministrazioni”.