Avvio a.s. 2021/22: inizio lezioni, recupero apprendimenti e no pagamento docenti. Decreto sostegni-bis

Avvio anno scolastico 2021/22: inizio lezioni, recupero apprendimenti e retribuzione docenti. Cosa prevede il Decreto sostegni-bis e quali problematiche si prospettano.
Decreto
Il Decreto sostegni-bis (decreto n. 73/2021) è stato pubblicato in GU ed è entrato in vigore il 26 maggio u.s., comprese le diverse misure riguardanti la scuola. Com’è noto, tuttavia, nel corso dell’iter parlamentare per la conversione in legge, lo stesso (decreto) potrebbe essere soggetto a delle modifiche. Tra le varie misure previste alcune riguardano l’inizio dell’a.s. 2021/22, come leggiamo nell’articolo 58 del predetto Decreto.
Le eventuali succitate misure vanno adottate con una o più ordinanze del Ministro dell’Istruzione.
Data inizio lezioni
Una delle misure, che potrebbero essere adottate, riguarda la data di inizio delle lezioni, relativamente alla quale si è più volte espresso il Ministro Bianchi, affinché le stesse (lezioni) inizino tutte nel medesimo giorno. La volontà del Ministro, comunque, non sembra trovare, almeno al momento, il favore delle Regioni che hanno competenza in materia, come testimonia la pubblicazione dei calendari scolastici da parte delle medesime.
E’ l’articolo 58, comma 1, lettera a) a prevedere quanto detto sopra:
Con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, per l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2021/2022, possono essere adottate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:
a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2021/2022, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell’eventuale necessità di rafforzamento degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell’anno scolastico;
Recupero apprendimenti
La misura suddetta sembra legarsi ad un’altra prevista dal succitato comma 1, lettera c):
c) a prevedere che a partire dal 1° settembre 2021 e fino all’inizio delle lezioni siano attivati, quale attività didattica ordinaria, l’eventuale integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
L’eventuale ordinanza ministeriale, dunque, potrebbe prevedere l’integrazione e il rafforzamento (ovvero recupero, aggiungiamo noi) degli apprendimenti, tramite attività che i docenti dovrebbero svolgere a partire dall’inizio dell’anno scolastico (dal 1° settembre) quale attività didattica ordinaria.
Tale misura, come detto, sembra legarsi a doppio filo con quella descritta nel paragrafo precedente: l’inizio delle lezioni nella medesima data in tutte le Regioni, infatti, permetterebbe di svolgere le attività di integrazione, rafforzamento e recupero degli apprendimenti, a partire dal primo settembre, contemporaneamente per tutti gli allievi italiani, senza creare disparità alcuna. In tal caso, l’inizio delle lezioni potrebbe essere fissato a partire almeno dalle seconda metà di settembre.
Le previsioni sopra descritte, tuttavia, non sembrano essere recepite dalle regioni, come suddetto e come riferito dalla nostra redazione in Data unica per l’inizio del nuovo anno scolastico: il governo ci prova, ma le Regioni agiscono già in ordine sparso
Attività di rafforzamento/recupero degli apprendimenti e retribuzione docenti
A quanto sopra descritto si aggiunge un’altra problematica relativa alla retribuzione o meglio non retribuzione del personale docente impegnato nelle suddette attività.
Già dalla disposizione del Decreto si evince che per le attività di rafforzamento/recupero degli apprendimenti non è prevista alcuna retribuzione per i docenti, infatti, si prevede che sia attività didattica ordinaria. Ma se ciò non bastasse, la disposizione è chiarita nella relazione tecnica, come riferito dalla nostra redazione:
Le attività di recupero sono remunerate 50 euro (l.d.) all’ora e quelle aggiuntive di insegnamento frontale non ordinamentale 35 euro (l.d.) all’ora ai sensi del vigente CCNL (tabella 5 allegata al CCNL 29/11/2007, mantenuta in vigore ai sensi dell’articolo 1 del CCNL 19/4/18).
Il CCNL remunera tali attività poiché, di solito, si aggiungono a quelle d’obbligo, giacché sono svolte per lo più in concomitanza con le lezioni.
Nei giorni di sospensione delle lezioni, tuttavia, il recupero, l’integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti non si aggiungono alle normali attività didattiche. Perciò la disposizione in esame ha l’effetto di azzerare il compenso previsto per le attività in questione, se svolte nel periodo tra il primo settembre 2021 e l’inizio delle lezioni.
Tale interpretazione non sembra essere la medesima di quella delle OO.SS., secondo cui dal 1° settembre fino all’inizio delle lezioni le attività dei docenti riguardano solo quelle “funzionali” (40 ore + 40 previste da contratto e deliberate dal Collegio dei docenti).
Attendiamo sviluppi nei prossimi giorni, anche alla luce del fatto che il decreto potrebbe essere modificato nel corso della conversione in legge, da parte del Parlamento.
Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021