Autonomia, docenti regionali e concorsi in Veneto. Fioramonti contrario: non si fa [BOZZA del testo]

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Autonomia scuola, Lorenzo Fioramonti a margine di un convegno a Roma, ha detto “l’autonomia nella scuola non si fa”. La risposta di Zaia. La bozza del testo per il Veneto. 

“Prima di parlare di no all’autonomia nel settore della scuola, il Ministro Fioramonti si legga la proposta del Veneto. Evidentemente non l’ha ancora fatto”. Così il Governatore del Veneto Luca Zaia ha risposto alla chiusura netta di Fioramonti.

A pubblicare in anteprima il testo è Roars.it [testo del 23 settembre] Per il personale della scuola 15 commi: ruoli regionali, continuità didattica, concorsi per il territorio.

“1. […] sono trasferite alla Regione Veneto le competenze, le risorse umane,
finanziarie e strumentali dell’Ufficio Scolastico Regionale e degli Uffici d’Ambito Territoriale.
2. Il personale degli Uffici di cui al comma 1 transita nei ruoli regionali, fatta salva la facoltà di permanere nei ruoli dell’Amministrazione scolastica centrale e periferica o di transitare nei ruoli di altra Amministrazione dello Stato, esercitando il diritto di opzione nei termini e con le modalità di
cui al comma 7.
3. […] il personale di cui al comma 2 deve permanere nella Regione per un periodo di almeno tre anni dall’entrata in vigore del provvedimento
4. […] Si applica anche ai Dirigenti Tecnici assegnati all’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto.
5. Sono trasferiti altresì alla Regione del Veneto i dirigenti scolastici, per i quali sarà istituito con legge regionale uno specifico ruolo regionale, salva la facoltà di permanere nei ruoli della dirigenza scolastica statale e fermo l’obbligo di permanere nella Regione per un periodo di almeno tre anni
dall’entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 7.
6. È trasferita alla Regione Veneto la competenza ad attribuire gli incarichi dei Dirigenti degli Uffici d’Ambito Territoriale e dei Dirigenti Scolastici che abbiano scelto di mantenere l’appartenenza ai ruoli statali.
7. Le modalità per il trasferimento delle risorse di cui al comma 1 sono definite con DPCM, d’intesa con la Regione Veneto, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
8. Al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata o l’acquisizione della posizione retributiva eventualmente più favorevole.
9. Contestualmente al trasferimento del personale di cui ai precedenti commi lo Stato procede al trasferimento delle relative risorse finanziarie, determinate con riferimento al trattamento economico complessivo maturato dalle unità di personale all’atto del trasferimento, ivi compresi gli
oneri riflessi.
10. Lo Stato e la Regione concordano che il personale docente, educativo ed ATA dell’organico statale, con contratto a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni scolastiche del Veneto al momento della stipulazione della presente Intesa, rimane inserito nei ruoli statali, salva diversa
volontà espressa dal personale secondo le procedure di cui al comma 15.
11. […] la Regione istituisce i ruoli regionali del personale delle istituzioni scolastiche, ove confluisce il personale di nuova assunzione, anche proveniente dalle graduatorie ad esaurimento e dalle graduatorie
concorsuali regionali degli idonei ancora utilizzabili, e il personale statale che, ai sensi delle disposizioni di cui al successivo comma 15, chiede il trasferimento negli stessi.
12. Al personale iscritto nei ruoli regionali si applicano comunque le disposizioni statali in materia di ordinamento civile e di pubblico impiego ed i contratti collettivi nazionali del comparto Istruzione e
Ricerca. Gli istituti e le materie del rapporto di lavoro non riservati dalla legge vigente alla normativa statale in materia di pubblico impiego ed alla contrattazione nazionale del comparto Istruzione e
Ricerca, sono disciplinati, sentito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da
contratti integrativi regionali che garantiscono comunque il trattamento economico previsto dalla
contrattazione nazionale di comparto, nonché il rispetto delle qualifiche e del trattamento di
previdenza previsto dalle vigenti normative.
13. La Regione Veneto definisce annualmente il fabbisogno di personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario da inserire nei ruoli regionali, in considerazione delle quiescenze intervenute tra il personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche della Regione
Veneto nonché delle procedure di mobilità extra-regionale intervenute con riferimento al medesimo personale nell’anno precedente.
14. La Regione indice periodicamente procedure concorsuali, sulla base del fabbisogno annuale previsto, garantendo un sistema di reclutamento uniforme secondo quanto previsto a livello nazionale. Il personale assunto all’esito di dette procedure è iscritto nei ruoli regionali.
15. Al fine di favorire una maggiore continuità didattica presso le istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con la Regione, individua, anche in deroga all’articolo 13, comma 3, terzo periodo del decreto legislativo
13 aprile 2017, n. 59, e salvo che in caso di esubero o sovrannumero, il periodo minimo di permanenza nella prima sede di servizio da prevedere nei bandi di concorso, in ragione delle  specifiche esigenze di organico.
16. Per una quota dei posti da inserire nei ruoli regionali, determinata secondo modalità definite con DPCM da adottare di intesa con la Regione Veneto, è assicurata la possibilità di copertura mediante la mobilità del personale statale assegnato alle istituzioni scolastiche del Veneto o di altre
regioni, che deve avvenire comunque su base volontaria e secondo le ordinarie procedure di mobilità nazionale.
17. Al personale docente, educativo ed ATA inserito nei ruoli statali assegnato alle istituzioni scolastiche del Veneto che intende chiedere la mobilità verso altre Regioni continua ad applicarsi la normativa statale vigente sulla mobilità del personale scolastico. È consentito al personale
appartenente ai ruoli regionali il trasferimento verso altre regioni, con modalità che saranno determinate nei provvedimenti attuativi.
18. Agli insegnanti non abilitati appartenenti alla terza fascia delle graduatorie di istituto, assunti a tempo determinato dai Dirigenti scolastici, si applica la disciplina del personale iscritto nel ruolo
regionale.
19. Con DPCM, da adottare di intesa con la Regione Veneto, sono determinate le modalità di
quantificazione e trasferimento alla Regione Veneto, e di periodica rideterminazione, delle risorse
finanziarie relative al personale dei ruoli provinciali delle istituzioni scolastiche del Veneto, fermo restando che alla Regione sono garantite complessivamente risorse almeno pari a quelle impegnate
dallo Stato per la corresponsione del trattamento economico complessivo, maturato dalle unità di personale all’atto del trasferimento, compresi gli oneri riflessi, spettante al personale statale sostituito dalla Regione con personale iscritto nei propri ruoli.

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