Autonomia differenziata, il testo approvato dal governo [scarica PDF]. Ecco cosa accadrà nei prossimi mesi

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Inizia il percorso dell’ultimo progetto di autonomia differenziata. Il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità, in via preliminare, il disegno di legge preparato da Roberto Calderoli. Il ddl delinea la cornice entro la quale le Regioni potranno, in futuro, chiedere allo Stato il trasferimento delle funzioni e competenze definite dagli articoli 116 e 117 della Costituzione.

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Cosa accadrà nelle prossime settimane

Il disegno di legge intraprenderà un lungo cammino verso la sua attuazione, che dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno secondo il ministro Calderoli. Il testo passerà prima alla Conferenza unificata per un parere che dovrebbe arrivare in tre settimane. Se il testo non subirà modifiche, tornerà in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva.

Dopo l’approvazione del governo, il testo andrà al Parlamento per l’approvazione consueta. Nel frattempo, verrà istituita una Cabina di regia per stabilire i Livelli Essenziali di Prestazione entro la fine del 2023.

Una volta definiti i Lep, il Consiglio dei ministri emetterà un Dpcm che dovrà passare attraverso la Conferenza unificata e il Parlamento prima di essere valutato dai ministeri competenti e negoziato con le Regioni.

L’intesa definitiva sarà siglata da Palazzo Chigi e poi approvata dalla singola Regione prima dell’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri.

Cosa sono i LEP (livelli essenziali di prestazione)

I Lep sono i livelli minimi che tutti i servizi pubblici devono raggiungere, che vanno dalla quantità di uffici anagrafici in ogni comune alla disponibilità di posti in asilo nido. La legge nazionale stabilisce questi standard minimi. La Costituzione italiana, infatti, all’articolo 117 afferma che lo Stato ha la legislazione esclusiva sulla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, anche per quei servizi gestiti dalle Regioni come la sanità o i trasporti pubblici. Tuttavia, molti settori non hanno mai avuto i Lep definiti, causando differenze nei servizi in tutto il paese. Il governo, attraverso una cabina di regia, adotterà i livelli essenziali delle prestazioni, che le Regioni dovranno rispettare se dovessero cambiare.

La relazione illustrativa al provvedimento

“L’autonomia differenziata può rappresentare una svolta rispetto ai vincoli che attualmente impediscono il pieno soddisfacimento dei diritti a livello territoriale e la valorizzazione delle potenzialità proprie delle autonomie territoriali”, si legge nella Relazione che accompagna il provvedimento.

“Con l’autonomia differenziata non si vuole dividere il Paese, né favorire regioni che già viaggiano a velocità diversa rispetto alle aree più deboli dell’Italia. L’auspicio è che tutti aumentino la velocità: sia le aree del Paese che con l’autonomia possono accelerare sia quelle che finalmente possono crescere”.

“A tal fine, il fondo di perequazione previsto dall’articolo 119, terzo comma, della Costituzione, dovrà essere utilizzato anche dalle regioni che non fanno richiesta dell’autonomia differenziata. In questo modo cresce l’Italia”.

“Il presente disegno di legge, all’esito di un lavoro istruttorio con il coinvolgimento preventivo della Conferenza delle Regioni, è assoggettabile al parere della Conferenza unificata e ha come filo conduttore l’esigenza di condividere con il Parlamento le decisioni più importanti per rendere effettivo il regionalismo asimmetrico”. 

“Tale esigenza – si legge ancora – si manifesta già nella stessa scelta di affidare a una legge ordinaria del Parlamento il compito di attuare in via generale le disposizioni costituzionali sull’autonomia differenziata. In tal modo, le iniziative che ciascuna Regione interessata vorrà di volta in volta sottoporre al Governo e al Parlamento saranno accompagnate dagli adempimenti che il legislatore avrà ritenuto necessari. Sempre sul ruolo del Parlamento, a fronte del testo costituzionale che si limita a fare riferimento alla sola legge di approvazione di una intesa già conclusa, l’idea di fondo è quella di valorizzare il coinvolgimento delle Camere fin dalla fase preliminare degli schemi di intesa i quali saranno esaminati da parte dei competenti organi parlamentari, che potranno esprimersi con atti indirizzo entro sessanta giorni, secondo i regolamenti di ciascuna Camera”.

“Il sistema, perciò – rimarca la Relazione -, è delineato in modo tale che, quando il testo del disegno di legge di approvazione dell’intesa arriverà alle Camere, queste avranno già avuto modo di operare un esame attento e adeguato, pronunciandosi sullo schema di intesa preliminare, consentendo al Governo e alle Regioni, che sottoscrivono l’intesa, di conoscere anticipatamente le indicazioni del Parlamento, di cui viene riconosciuto il ruolo sostanziale”.

“Per quanto riguarda la determinazione dei Lep nelle materie che possono essere oggetto di autonomia differenziata, la legge di bilancio per l’anno 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi da 791 a 801) ha istituito una Cabina di regia, composta da tutti i ministri competenti. Questa dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle Regioni ordinarie, con successiva individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale”.

“La ricognizione dovrà estendersi alla spesa storica a carattere permanente dell’ultimo triennio, sostenuta dallo Stato sul territorio di ogni Regione, per ciascuna propria funzione amministrativa, con susseguente determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni standard nelle materie di cui alla citata disposizione costituzionale, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Al termine di tale iter, entro un anno, la Cabina di regia predisporrà uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti, anche distintamente tra le 23 materie, la determinazione dei Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard”, si legge nel testo.

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