Autogestione scuola, docente gioca a carte con gli studenti e dirigente lo sanziona. È lecito? Si pronuncia la Corte di Cassazione

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Confermate nei tre gradi di giudizio le sanzioni disciplinari (censura e sospensione dall’insegnamento per un giorno) irrogate dalla dirigente scolastica di un Liceo Scientifico Statale a un docente che aveva partecipato al gioco a carte a scuola, anche se l’evento si era verificato in occasione dell’autogestione. Lo ha stabilito la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione (Ordinanza 09 giugno 2022, n. 18598).

Le sanzioni confermate da tutti i giudici

La Corte d’Appello aveva respinto l’appello proposto da un docente avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda di annullamento delle sanzioni disciplinari (censura e sospensione dall’insegnamento per un giorno) irrogate dalla dirigente scolastica di un Liceo Scientifico Statale, condividendo le conclusioni alle quali era già pervenuto il primo giudice, ed evidenziato, peraltro, che:

  • la circostanza che la partecipazione del docente al gioco delle carte fosse avvenuta in occasione dell’autogestione, non giustificava né il rifiuto di parlare con la dirigente scolastica, che ne aveva fatto richiesta, né il tono aggressivo con il quale il docente aveva poi preteso un colloquio immediato, sebbene la dirigente fosse in quel momento impegnata;
  • le dimissioni dall’incarico di segretario verbalizzante non erano state accettate e, pertanto, il docente non poteva rifiutare di svolgere le relative mansioni.

L’infondatezza delle difese del docente

Il docente nel ricorso per cassazione aveva sostenuto che il provvedimento di sospensione non poteva essere adottato dal dirigente scolastico perché la competenza si definisce sulla base della sanzione edittale massima stabilita per i fatti contestati e pertanto, nella specie, poiché il T.U. prevede la “sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino ad un mese” gli atti dovevano essere trasmessi all’UPD. Per la Cassazione, tra gli altri motivi, la censura, inoltre, non coglie pienamente la ratio decidendi della pronuncia che ritiene sanzionabile l’episodio verificatosi il 10.12.2014 in relazione al rifiuto di parlare immediatamente con la dirigente scolastica e al tono utilizzato una volta recatosi nell’ufficio di Presidenza. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, peraltro ricorrendo delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto dal ricorrente.

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