Audizioni CNAFAM e ADIDA alla Camera Deputati su formazione iniziale

Di Lalla
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red – Pubblichiamo i resoconti delle audizioni svolte martedì 25 maggio presso la Commissione Cultura della Camera dei Deputati, da parte del CNAFAM (Coordinamento nazionale per la riforma della formazione artistica, musicale e coreutica) e dell’ADIDA (Associazione Docenti Invisibili Da Abilitare). Il parere favorevole della Commissione è stato poi reso noto giovedì 27 maggio.

red – Pubblichiamo i resoconti delle audizioni svolte martedì 25 maggio presso la Commissione Cultura della Camera dei Deputati, da parte del CNAFAM (Coordinamento nazionale per la riforma della formazione artistica, musicale e coreutica) e dell’ADIDA (Associazione Docenti Invisibili Da Abilitare). Il parere favorevole della Commissione è stato poi reso noto giovedì 27 maggio.

Domenico Piccichè* – Il CNAFAM (Coordinamento nazionale per la riforma della formazione artistica, musicale e coreutica) ha sottoposto martedì 25 maggio le sue osservazioni sullo schema di riforma della formazione dei docenti alla VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati.

Com’è noto, la legge 508/1999 di riforma dei Conservatori di musica e delle Accademie ha elevato tali Istituzioni al rango universitario, sotto la denominazione di "Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)".

La formazione musicale e coreutica di base, oggi prerogativa esclusiva dei Conservatori e dell’Accademia Nazionale di Danza, sarà ad essi gradualmente sottratta, per essere affidata – in seguito al completamento della riforma della scuola secondaria – alle scuole medie ad indirizzo e ai costituendi licei musicali e coreutici. Si prevede anche la nascita di scuole primarie "ad orientamento musicale".

È necessaria pertanto una selezione accuratissima del corpo docente di tali istituzioni, allo scopo di garantire:

1) che la formazione musicale di base, affidata all’indirizzo musicale e ai licei, sia adeguata agli standard qualitativi assicurati finora dalle Istituzioni AFAM;

2) che siano salvaguardati i livelli (qualitativi e quantitativi) in entrata nelle Istituzioni AFAM, alle quali resterà demandata soltanto la parte superiore e terminale degli studi artistici e musicali.

Nei mesi di gennaio e febbraio scorsi il CNAFAM ha predisposto un documento che è stato sottoscritto da una parte cospicua del mondo artistico e musicale e dalla quasi totalità del mondo coreutico italiano. Le proposte del Coordinamento hanno suggerito alcune modifiche allo schema di regolamento, al fine di rendere il più serio e rigoroso possibile il nuovo percorso di formazione musicale e coreutica di base che si va delineando. Il documento congiunto è stato illustrato e consegnato alla VII Commissione.

Per quanto riguarda, in particolare, le tabelle 8 e 9 (formazione dei docenti di musica – A32 – e strumento musicale – A77 -), il Coordinamento ha rilevato:

1. una generale assenza di coerenza fra i percorsi A32 e A77;

2. la mancanza di raccordo con i Trienni di I livello in Didattica della musica istituiti dal D.M. 124/09;

3. un’eccessiva rigidità delle tabelle, che non lasciano alcuno spazio all’autonomia delle Istituzioni AFAM;

4. il perdurante utilizzo, in entrambe le tabelle, di denominazioni non corrispondenti ai campi disciplinari contemplati nel recente D.M. 3 luglio ’09;

5. il numero troppo elevato di discipline (circa 40) e conseguente eccessiva frammentazione del biennio A32;

6. al contrario, il numero assolutamente insufficiente di discipline nel biennio A77, che di conseguenza non assicura l’acquisizione delle necessarie ompetenze didattiche nel campo della strumentazione, dell’arrangiamento, del repertorio e della direzione di ensemble strumentali, richieste dal D.M. 201/1999;

7. ancora, per la classe di concorso A077, la regressione del valore formativo attribuito alle cattedre della Scuola di Didattica della musica (solo 28 CFA).

Il CNAFAM ha in coerenza proposto due tabelle alternative in sostituzione delle tabelle 8 e 9.

Per quanto riguarda le tabelle 1 e 6 (formazione dei docenti di scuola primaria e musica presso l’università) il Coordinamento ha sottolineato l’esigenza di una sinergia tra Università e AFAM, attraverso un reciproco riconoscimento dei crediti acquisiti nei due diversi sistemi.

Riguardo l’articolato dello schema di decreto, si è sottolineato:

1. l’opportunità di rendere i percorsi abilitanti validi anche per l’insegnamento nella scuola primaria (artt. 3 e 9);

2. l’esigenza – particolarmente avvertita dai Conservatori di Musica – di dare valore ai fini dell’abilitazione all’insegnamento nel liceo musicale ai bienni specialistici di II livello ad indirizzo interpretativo, compositivo, tecnologico (art. 9);

3. l’evidente contraddittorietà della norma che prevede l’ammissione dei docenti con 360 giorni di servizio direttamente al tirocinio, proponendo al contrario, per i "trecentosessantisti", l’ammissione diretta al corso di formazione e l’esenzione dal tirocinio (art. 15 co. 13);

4. il mantenimento della validità abilitante dei diplomi di vecchio ordinamento (Didattica della Musica per l’insegnamento della musica, Abilitazioni in I e II grado per l’insegnamento della danza) (art. 15 co. 18);

5. la necessità ormai improcrastinabile di una revisione e potenziamento dell’indirizzo musicale e dell’istituzione dell’indirizzo coreutico nella scuola secondaria di I grado.

Come già avvenuto in occasione della nostra audizione sui Licei, tutte le forze politiche presenti si sono dimostrate molto attente e interessate alle proposte. In particolare, la Presidente e relatrice, on. Valentina Aprea (PDL), e l’on. Giovanni Battista Bachelet (PD) hanno giudicato in maniera molto favorevole il documento presentato dal CNAFAM, assicurando la trasfusione dei suoi punti fondamentali all’interno del parere che verrà rilasciato dalla VII Commissione.

*professore di pianoforte principale, diritto dello spettacolo e legislazione scolastica Conservatorio di Musica "A. Scontrino" – Trapani Alta Formazione Artistica e Musicale – Ministero dell’Università

Referente nazionale CNAFAM (Coordinamento nazionale per la riforma della formazione artistica, musicale e coreutica)

ADIDA
"Onorevole Presidente e Onorevoli membri della Commissione Cultura
Sono ………………………………… e rappresento l’associazione A.D.I.D.A. (Associazione Docenti Invisibili Da Abilitare) che si occupa della tutela di tutti quei docenti che hanno prestato e prestano, tuttora, servizio presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Siamo docenti a tutti gli effetti e, sebbene privi di abilitazione all’insegnamento, spesso assunti su cattedra anche vacante e con supplenze annuali; ricopriamo infatti i medesimi incarichi e svolgiamo le stesse mansioni dei colleghi abilitati e di ruolo, con identici obblighi, responsabilità e oneri.

Tali incarichi vengono conferiti secondo una graduatoria di merito, quella di III fascia di istituto, redatta in conformità ai criteri stabiliti dal Ministero dell’Istruzione. Questo precariato è frutto di una necessità reale di moltissime scuole che, senza di esso, non avrebbero potuto garantire il regolare servizio scolastico. Si tratta di docenti già discriminati perchè esclusi dal Decreto n. 134/09, conosciuto come Salvaprecari, nonché penalizzati dal Decreto 42/09 che ha dato la possibilità ai docenti abilitati di presentare domanda in quattro province a fronte di una soltanto per i docenti non abilitati.

In questo periodo di transitorietà i docenti interessati chiedono il riconoscimento del servizio prestato, attraverso l’accesso diretto ad un corso abilitante, previo superamento di un esame finale di Stato, poiché negli ultimi tre anni non vi è stata pressochè alcuna possibilità di conseguire l’abilitazione e tenendo conto che in passato invece chi si è trovato nelle stesse condizioni ha potuto usufruire della frequenza di corsi speciali abilitanti senza alcuno sbarramento, come anche nel caso di chi si è abilitato con concorso, perchè il numero chiuso riguardava l’immissione in ruolo e non l’abilitazione.

Se quindi non venisse accolta la nostra richiesta si avrebbe un trattamento altamente discriminante di questi docenti anche rispetto a coloro che hanno acquisito l’abilitazione tramite le Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento (SSIS), potendo infatti la selezione per l’accesso alle stesse essere ripetuta per più anni di seguito, laddove con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento, come ha sottolineato il Consiglio di Stato nel suo parere, tutti coloro che, pur essendo stati utilizzati in attività di insegnamento nella scuola pubblica, non superino le prove di accesso nel breve periodo transitorio, non potranno più conseguire il titolo abilitante, atteso che lo svolgimento del Tirocinio e l’esame con valore abilitante saranno possibili solo a chi abbia conseguito la laurea magistrale a numero programmato.

Il Ministero dell’Istruzione chiede la qualità dell’insegnamento ma è bene far notare che la qualità si ottiene non con una selezione preventiva di risorse umane già dotate di professionalità, ma con una seria formazione che può avvenire anche senza prove d’ingresso selettive, perchè le competenze disciplinari sono già certificate dai titoli di studio rilasciati dalle nostre Università, ma sono state anche consolidate e potenziate in anni di esperienza diretta sul campo, come dire, per citare le parole del Ministro Gelmini, “dal semplice sapere al saper fare”.

Inoltre, come riporta sempre il parere definitivo del Consiglio di Stato, riguardo alla sussistenza delle necessarie conoscenze disciplinari in capo ai futuri docenti abilitati, non sembra che l’acquisizione di una solida base, del tipo di quella configurata dal Ministero, possa o debba, esclusivamente, essere dimostrata dalla prova di accesso al tirocinio abilitante, potendo tale bagaglio di conoscenza essere ugualmente verificato anche in sede di valutazione finale del tirocinio svolto.

I docenti con servizio non vogliono sottrarsi alla formazione, bensì all’eliminazione discriminatoria che avverrebbe con i test preselettivi, in quanto si ritiene che il personale con servizio vada valutato sull’operato, poiché la selezione deve essere posta al momento dell’accesso ad una professione e non a competenze già acquisite.

Il conseguimento dell’abilitazione per i docenti in questione, infine, non andrebbe ad alimentare ulteriormente le sacche del precariato, poiché tale precariato dipende dall’utilizzazione di insegnanti abilitati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ormai definitivamente chiuse e non suscettibili di ulteriori immissioni; quindi, come ancora sottolineato dal Consiglio di Stato nel succitato parere il conseguimento dell’abilitazione da parte di soggetti non inclusi in predette graduatorie, consentirebbe solo la partecipazione ai concorsi ordinari, non andrebbe a mutare, la posizione giuridica ( aspettativa di fatto ) attualmente rivestita dai docenti non abilitati con servizio.

Tuttavia tra i motivi menzionati che impedirebbero l’accoglimento della nostra richiesta vi è il riferimento all’alto numero di persone che sarebbero in possesso di requisiti pari o superiori ai 360 giorni di servizio prestato.

La cifra fornita di circa 190.000 non sembra affatto corrispondere alla situazione reale ma costituirebbe a nostro giudizio una pesante sovrastima, probabilmente dovuta all’assenza di criteri precisi, tra l’altro mai esplicitati, nell’individuazione e nel computo di questi soggetti attraverso la consultazione delle graduatorie. Dall’elaborazione di alcune graduatorie campione effettuata con criteri statistici dalla nostra associazione è risultata più volte la cifra di 35.000.

Per alcuni settori e classi di concorso, tra l’altro, il numero di insegnanti non abilitati sembra inconfutabilmente esiguo e rispondente alle reali necessità del sistema di istruzione presso il quale questi insegnanti operano con continuità anno dopo anno. E’ il caso dei docenti di scuola dell’infanzia e primaria privi di abilitazione ma in possesso della specializzazione polivalente per le attività di sostegno, conseguita ai sensi del Decreto ministeriale 460/98 (art. 6 Norme transitorie), che prevedeva il superamento per gli interessati di una prova d’accesso selettiva “finalizzata all’accertamento delle capacità attitudinali ed alle competenze didattico psicologiche dei partecipanti”.

Contestualmente va rilevato come per molte classi di concorso non sia esistita alcuna procedura abilitante addirittura nell’ultimo decennio, non avendo le Scuole di Specializzazione per l’Insegnamento attivato i corrispondenti corsi o avendoli attivati in misura limitata sull’intero territorio nazionale.

Nell’avanzare le proprie richieste l’associazione A.D.I.D.A esprime la convinzione che un riscontro ad esse positivo delle istituzioni non costituirebbe altro che l’esercizio dell’obbligo da parte dello Stato di tutelare questi lavoratori, curandone la formazione, come stabilito dall’articolo 35 della Costituzione.

Proponiamo quindi, per la salvaguardia di tutti gli insegnanti in servizio o con lungo servizio prestato, la revisione del comma 13 dell’articolo 15 delle disposizioni transitorie al fine di eliminare la selezione per i soggetti di cui al comma 1 e 2. Purchè si tratti di personale docente che abbia svolto il proprio servizio regolarmente e non sia stato sottoposto a sanzioni disciplinari superiori alla semplice censura. Inoltre, viste le obiezioni rivolte sull’alto numero considerato eccessivo dei docenti coinvolti, chiediamo che il calcolo dei 360 giorni di servizio avvenga su più classi di concorso e nello stesso ordine di scuola ma sulla base di un periodo di tempo stabilito così da evitare che usufruiscano di questa possibilità, che verrebbe appositamente pensata per docenti con recente servizio, persone che da molti anni non hanno contatto con la scuola.

Ciò scaturisce anche dalla necessità di non porre le basi per ulteriori discriminazioni rispetto ad altri soggetti che con vari altri titoli, ma senza la loro esperienza, potrebbero essere facilitati nell’acquisizione del titolo abilitante che, di fatto, andrebbe invece a riconoscere, per i docenti con lungo servizio alle spalle, uno status già acquisito.

Il riconoscimento dell’attività accademica, pur se fondamentale nell’ambito della formazione culturale e delle prospettive di sviluppo per il paese, non deve costituire titolo prioritario rispetto all’attività didattica, nella sua complessità non meno importante, per il conseguimento del titolo abilitante. Nella stessa prospettiva appare opportuno stabilire dei criteri validi e attendibili per il riconoscimento di periodi più brevi di sevizio nella scuola rispetto a quelli suindicati per l’accesso diretto, nell’ambito della selezione e nello svolgimento delle attività inerenti al Tirocinio Formativo Attivo. Ciò anche nell’ottica del rispetto delle direttive comunitarie sul lavoro e in particolare della direttiva U.E. n. 70 del 1999, fondata su principi sanciti nella carta europea dei diritti dei lavoratori, secondo cui forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato devono portare ad un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro mediante il riavvicinamento di tali condizioni che costituisca un progresso.

Si tratta infatti in tutti i casi esclusivamente di non negare, con l’annullamento dei titoli di servizio ai fini dell’accesso a qualsiasi procedura abilitante, il progresso nella condizione lavorativa e del riconoscimento dovuto del servizio svolto, a prescindere dalle modalità di stabilizzazione futura verso le quali, allo stato attuale, non si reclamano diritti.

Per garantire tale riconoscimento si potrebbe procedere con una maggiore gradualità nell’attuazione del Regolamento in oggetto, anche in considerazione del fatto che con l’accesso esclusivo dei titolari di laurea magistrale a numero programmato sarà di fatto negata la possibilità, a coloro iscritti ai diversi attuali corsi di laurea magistrale, una volta conseguito il loro titolo, dall’anno accademico 2012 / 2013, di poter dare seguito alla propria legittima aspettativa di tentare di accedere a questa professione.

Nel difficile contesto in cui versa la scuola italiana, a causa delle gravose restrizioni economiche imposte, la questione sollevata della qualità e della preparazione degli insegnanti, a cui con il presente intervento normativo si vuole provvedere, dipende principalmente dalla forte instabilità che ha caratterizzato a livello contrattuale il trattamento dei docenti e che ha generato un diffuso senso di malcontento e sfiducia nelle potenzialità da esprimere attraverso questa professione, a scapito di un più costante e proficuo impegno nel raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi nei vari ordini di scuola. Il presente schema di Regolamento, delinea un percorso complesso, forse eccessivamente lungo e tortuoso, che rischierebbe di non essere affatto equilibrato rispetto alle scarse gratificazioni retributive e ai pesanti ritardi nella stabilizzazione del personale. "

Audizione dell’Associazione DIESSE e di DiSAL (Dirigenti Scuole Autonome e Libere)

Audizione A.G.E. Associazione Genitori

Audizione ANIEF

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