Attribuzione del credito scolastico e formativo alle classi 3e 4e 5e: un esempio di regolamento e di griglia di attribuzione di punteggio

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Negli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore ciascun Consiglio di classe assegna a ogni studente un punteggio che, al termine del triennio, viene addizionato alle altre certificazioni e relative competenze costituendo il punteggio per l’ammissione all’Esame di Stato per il Ciclo Secondario Superiore. Il punteggio, denominato credito scolastico, viene assegnato in base alla media aritmetica dei voti scrutinati in tutte le materie (compreso il voto di condotta, tranne IRC), secondo tabella ministeriale e secondo quanto previsto dagli “elementi” di cui all’art.11 del regolamento del D.P.R. 323/98 relativamente al punteggio aggiuntivo all’interno delle bande.  

Al termine dell’anno scolastico, in caso di promozione (nello scrutinio di giugno o, per gli allievi delle classi Terze e Quarte, in caso di promozione a seguito di sospensione del giudizio in una o più materie) a ciascun studente viene attribuito un credito scolastico utilizzando la Tabella A di cui all’art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017.  Il D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio 2017, all’art. 26 chiarisce, inoltre, che le disposizioni di cui al Capo III del suddetto decreto, ovvero le norme del nuovo esame di Stato della scuola secondaria di II grado, si applicano a decorrere dal si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018.

Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000 (D.M.n. 49/00), articolo 1

Il Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000 (D.M. n. 49/00), all’articolo 1, con descrizione “Oggetto”, recita “Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, di cui all’art.12 del Regolamento citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport”.

DPR 323/98, articolo 12

Il DPR 323/98, articolo 12 con oggetto “Crediti formativi”, recita: 1. (Regolamento) Ai fini previsti dal presente regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni d’esame. I consigli di classe e le commissioni d’esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito dall’amministrazione scolastica e dall’Osservatorio di cui all’articolo 14. Il Ministro della pubblica istruzione individua le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo con proprio decreto. 2. (Regolamento) Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo. 3. (Regolamento) Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero sono convalidate dall’autorità diplomatica o consolare”.

Le casistiche

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli allievi delle classi 3^, 4^ e 5^ – come suggerisce, nel suo ottimo regolamento, l’Istituto D’istruzione Superiore  “N. Pizi” (Liceo Classico – Liceo Scientifico- Liceo Artistico) di Palmi (RC) – possono verificarsi i seguenti casi:

  • Non si attribuisce credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla classe successiva. 
  • Agli allievi, nello scrutinio finale, viene attribuito il punteggio minimo del credito previsto dalla relativa banda di oscillazione della tabella A,  sulla base della media aritmetica dei voti ottenuti. Tali allievi possono accedere ad ulteriore credito (max 1 punto nella stessa banda di oscillazione) sommando i punti previsti alle voci A (Partecipazione all’attività didattica), B (Attività integrative deliberate dal Collegio dei docenti), C (Credito Formativo) di cui si riporta in allegato prospetto esplicativo realizzato, come abbiamo già detto, nel suo ottimo regolamento, dall’Istituto D’istruzione Superiore  “N. Pizi” (Liceo Classico – Liceo Scientifico- Liceo Artistico) di Palmi (RC).
  • Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione, va espresso in numero intero. Il punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi (indicato nella griglia con la dicitura” Totale Punti”) va arrotondato per eccesso, se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,5; se inferiore di 0,5 va arrotondato per difetto. 

Credito formativo

In base all’articolo 2 del DM 24 febbraio 2000, n 49 comma 2” I Consigli di Classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri individuati dal Collegio dei Docenti ai fini di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi e dei corsi interessati.”  Il riconoscimento del credito formativo è determinato dai singoli Consigli di Classe sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti. Solo a titolo esemplificativo si riportano quelli correttamente elaborati dal Collegio dei Docenti dell’Istituto d’istruzione Superiore  “N. Pizi” (Liceo Classico – Liceo Scientifico- Liceo Artistico) di Palmi (RC).

Criteri del Collegio dei docenti

A seguire alcuni interessanti criteri che i Collegi dei Docenti potrebbero proporre:

  • le attività di volontariato saranno riconosciute solo se prestate presso enti a ciò deputati per statuto i quali dovranno rilasciare certificazione dell’attività solta dallo studente con specifico riferimento al monte ore dedicato.
  • Le attività artistiche verranno, al pari delle altre, riconosciute solo se praticate presso enti o istituti riconosciuti che certifichino la frequenza assidua e con profitto da parte dello studente.
  • le attività sportive saranno considerate valide se organizzate dalle rispettive federazioni a livello provinciale, regionale o nazionale e certificate dalle società sportive tramite tesseramento dell’atleta che ne attesti l’attività agonistica;
  • Le attività legate all’ASL e svolte in orario extracurriculare presso enti in convenzione con l’istituto scolastico verranno riconosciute sulla base di una dichiarazione di impegno e profitto dello studente da parte dell’ente presso cui lo stesso ha prestato tali attività.
  •  certificazione o autocertificazione dell’esperienza e della sua durata rilasciata da organismi, enti, associazioni giuridicamente riconosciuti e idonei ad erogare formazione.

Documentazione delle esperienze

Le esperienze devono essere debitamente documentate, con una breve descrizione dell’attività e la durata, per permettere di valutare in modo adeguato la consistenza, la qualità ed il valore formativo.

Riconoscimento attività PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento)  

La legge 107/2015 [modificata dalla nota MIUR n. 3380 dell’8 febbraio 2019] stabilisce un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza che dall’anno scolastico 2015/16 coinvolgeranno, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti della scuola superiore, secondo – come si evince dalla nota del coordinatore dell’Istituto Salesiano  «Beata Vergine di San Luca» di Bologna don Giovanni Sala –  la seguente distribuzione:

  • Istruzione Liceale: almeno 90 ore da completare nell’ambito del triennio
  • Istruzione Tecnica: almeno 150 ore da completare nell’ambito del triennio
  • Istruzione Professionale: almeno 210 ore da completare nell’ambito del triennio
  • L’attuazione dei percorsi ASL avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una platea di soggetti (c.d. strutture ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente allargata dall’articolo 1, comma 34 della legge 107/2015 e attualmente possono essere rappresentati da:
  • Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;
  • Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore;
  • Ordini professionali;
  • Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali;
  • Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;
  • Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Quali ore possono rientrare?

Possono rientrare nel monte ore di ASL previsto dalla L. 107/2015, tutte le attività scolastiche, formative e lavorative riconducibili alle seguenti categorie:

  • Formazione specifica su salute e sicurezza in ambito lavorativo
  • Visite in azienda, viaggi di istruzione e uscite didattiche
  • Incontri a scuola con aziende e professionisti di settore
  • Stage in azienda (curricolari, estivi, di eccellenza, esteri)
  • Progetti di impresa formativa simulata e con Impresa in azione
  • Project work sviluppati con aziende tutor 
  • Percorsi di potenziamento delle lingue straniere e di certificazione delle competenze linguistiche
  • Esperienze all’estero (soggiorni di formazione linguistica o stage lavorativi)
  • Attività laboratoriali in convenzione con le Università
  • Attività a sostegno di enti che promuovono il doposcuola e la gestione del tempo libero estivo
  • Attività di promozione e incremento della proposta formativa della scuola stessa (autocommessa)
  • Percorsi di acquisizione del doppio diploma (italo-estero).

Le attività di alternanza promosse dalla scuola

Le attività di alternanza promosse dalla scuola (stage, corsi extracurricolari, visite didattiche…) vengono riconosciute automaticamente dal Consiglio di Classe. Gli studenti non sono tenuti a produrre alcuna documentazione in merito, ma hanno solo il dovere di verificare che quanto fatto sia formalizzato e segnalare eventuali errori o dimenticanze. I certificati per il riconoscimento delle attività di alternanza scelte individualmente dall’allievo e promosse da Enti esterni alla scuola – come si evince dalla nota del coordinatore dell’Istituto Salesiano  «Beata Vergine di San Luca» di Bologna don Giovanni Sala – vanno consegnati in Segreteria secondo le modalità fissate da ciascuna scuola.  Importante è che sia ben indicato l’impegno complessivo (in ore) che l’attività richiede: senza questo dato è impossibile procedere a riconoscimento.

Regolamento-Attribuzione-Credito-Scolastici

ALLEGATO 1 – credito scolastico

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