Atto d’indirizzo del Dirigente Scolastico, scarica documento. AGGIORNATO

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L’avvio dell’anno scolastico il più sereno possibile, rimane sempre il nostro obiettivo, ragion per la quale stiamo continuando a proporre le risposte alle principali azioni da introdurre nella scuola, nei prossimi giorni. Oggi ci occuperemo dell’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico. Proseguiremo con il Piano annuale delle attività (con il suggerimento di prevedere, almeno in punto start, ogni riunione a distanza); con l’Organigramma della sicurezza; la Richiesta della certificazione all’ente locale, per assicurare l’adeguatezza delle strutture nelle quali si opera e, arginare il più possibile le responsabilità, principalmente penali, in capo ai dirigenti scolastici; la Convocazione della riunione sicurezza. Infine, vi forniremo un modello di saluto alla comunità scolastica.

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Ci occuperemo, inoltre, della Direttiva dirigenziale al Direttore SGA; del Piano di comunicazione; della Nomina del primo e del secondo collaboratore; della urgente Nomina del/dei responsabile/i di plesso; della Delega al Dsga dell’attività amministrativa.

I temi etici, organizzativi e didattici

Proporremo delle riflessioni: circa i principi e la doverosità dell’azione propedeutiche all’organizzazione e avvio del prossimo anno scolastico 2020/21; sul Parere del Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio 2020; sul problema del distanziamento a livello “macro”: il numero medio di studenti per aula; sul medico competente “protagonista” del processo di analisi, prevenzione e gestione del rischio di contagio biologico che impegnerà le Istituzioni scolastiche per la ripartenza dell’anno scolastico 2020/21; sul “rischio psicosociale”; sul rischio psicosociale e sulla disabilità.

L’Atto di indirizzo

Ogni dirigente scolastico, sul nascere del nuovo anno, ai sensi e per gli effetti della legge n. 107 del 13/07/2015, recante la “riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” deve predisporre un “Atto di indirizzo” preso atto che l’art.1 della legge, ai commi 12-17, prevede che:

  1. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell’offerta formativa (d’ora in poi: Piano);
  2.  Il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;
  3. Il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;
  4. Esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;
  5. Una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.

La Legge 107 del 2015 e il Collegio

Per effetto delle norme introdotte dai decreti legislativi approvati ai sensi della Legge 107 del 2015, il Collegio è invitato ad un’attenta analisi delle nuove regole sulla valutazione degli alunni e sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in riferimento ai D.Lgs. 62-66 del 2017 che introducono rispettivamente novità sulle norme della valutazione e dell’inclusione. L’Istituto Comprensivo Statale “G. Tancredi – V. Amicarelli” di Monte Sant’Angelo (FG) diretto dal preside prof. Luca Fidanza, nell’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico per la revisione del Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (art. 1, comma14, legge n. 107/20015) fa una eccellente premessa che, per punti, riportiamo.
Scrive, infatti, (ipotesi già avanzata in  un articolo del 24 agosto 2017 dalla nostra Katjuscia Pitino) che “le due grandi aree (che potrebbero essere) oggetto di revisione sono la valutazione e l’inclusione”.

La valutazione

La prima rinvia alla valutazione degli alunni. Il collegio dei docenti, sulla base del D.Lgs. n.62 del 2017 che apporta consistenti modifiche al vecchio decreto DPR 122/2009, è chiamato a definire criteri e modalità di valutazione, per armonizzare l’esistente alle nuove norme in materia di valutazione, nella prospettiva di inserire il tutto nel piano triennale della scuola. Il decreto 62 rimodula anche la valutazione del comportamento, lo svolgimento e l’esito dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in aggiunta all’adempimento di altre questioni di estrema importanza. Nel nuovo decreto sulla valutazione si profilano due importanti novità:

L’attestato di credito formativo

Prima novità introdotta dall’articolo 11 del decreto 62: se l’alunno disabile non si presenta agli esami di Stato si rilascia un attestato di credito formativo. La nuova disposizione introdotta riguarda il comma 8 dell’art.11, all’interno del quale si prescrive che “alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione”. In passato, il rilascio dell’attestato dei crediti formativi in sostituzione del diploma di licenza media era regolato nell’Ordinanza Ministeriale n.90 del 2001, l’art.11 comma 12, che così stabiliva: “al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n.9 e dell’obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n.144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art.318 del D.L.vo 16.4.1994, n.297. Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati”. Il rilascio dell’attestato all’alunno disabile era decisione assunta dal Consiglio di classe, in relazione ai risultati del PEI, e non conseguenza di una ‘non presentazione’ dell’alunno disabile all’esame di Stato. Nel decreto n.62, il legislatore considera l’assegnazione dell’attestato di credito formativo solo in ordine all’assenza degli alunni disabili agli esami di Stato, svilendo di fatto il ruolo dei consigli di classe e della stessa famiglia dell’alunno disabile, che insieme hanno condiviso il percorso dell’alunno, predisposto sulle sue reali potenzialità. Nel comma 8 dell’art.11 del tutto assente risulta infatti l’ipotesi che l’alunno non si presenti agli esami per motivi ampliamente giustificabili tali da condurre la Commissione d’esame a predisporre delle prove suppletive. Per cause probabilmente non ascrivibili a responsabilità dell’alunno disabile non sembra giusto negare la possibilità di iscrizione alle scuole superiori.

La certificazione delle competenze dell’alunno disabile

Seconda novità: la certificazione delle competenze dell’alunno disabile. Nell’art. 9 del Decreto 62 si prevede che la certificazione delle competenze dell’alunno disabile sia coerente con il suo piano educativo individualizzato. In attesa dell’emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze preannunciate dallo stesso articolo 9, i singoli consigli di classe possono attivarsi per definire, in relazione all’alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.

L’inclusione scolastica

La seconda area afferisce all’inclusione scolastica che si arricchisce di nuove disposizioni a seguito dell’approvazione del D.Lgs. 66/2017; sarà necessario prendere contezza delle nuove norme sull’inclusione, anche se alcune di esse, come ad esempio la predisposizione del PEI (Piano educativo individualizzato) di cui all’art.12 della legge 104 del 1994, modificato dall’art.7 del decreto 66, saranno applicabili solo a partire dal 2019, il collegio potrà riflettere sul Piano per l’inclusione (art.8), sul ruolo assegnato ai GLI (Gruppi di lavoro per l’inclusione) a livello di istituzione scolastica (art.9), sulle attività di formazione in servizio per il personale della scuola (art.13) e sull’utilizzo delle risorse umane, per favorire il processo di inclusione scolastica, giacché l’art.14, allo scopo di valorizzare le competenze professionali e garantire la piena attuazione del Piano annuale di inclusione, pone in capo al dirigente scolastico la possibilità di poter proporre ai docenti dell’organico dell’autonomia di svolgere anche attività di sostegno didattico, purché in possesso della specializzazione, in coerenza con quanto previsto dall’ articolo 1, commi 5 e 79, della legge 13 luglio del 2015, n. 107. In merito alle suddette tematiche, il collegio è invitato a considerare i criteri per la valutazione dell’inclusione scolastica elencati nell’art.4 del decreto 66/2017 dato che detti criteri rappresentano il punto di partenza da cui l’INVALSI, sentito l’Osservatorio permanente sull’inclusione scolastica di cui all’art.15 del presente decreto, definirà gli indicatori. Ogni singolo criterio costituisce uno spazio di azione per intervenire e modificare prassi già in uso. In ultimo, le due aree individuate convergono sulla valutazione degli alunni disabili e sulla valutazione degli alunni con disturbi specifici di apprendimento, normativa anch’essa rivista dal decreto n.62.

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