Attività negoziale entro i 5mila euro: quali controlli eseguire? Con modello dichiarazioni sostitutive di certificazione da scaricare

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Nell’ambito della rubrica dedicata agli acquisti di beni, servizi e forniture, nell’ambito dell’esercizio dell’autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche, nel rispetto del D. Lgs. 50 del 2016 “Codice dei contratti pubblici” e del D. I. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, con il presente contributo si intende fornire una guida completa sui controlli che la scuola, stazione appaltante, deve eseguire nei confronti dell’operatore economico aggiudicatario, per gli acquisti di beni, servizi e forniture il cui valore non sia superiore alla soglia dei 5.000 euro.

La guida è utile ai Dirigenti scolastici, ai DSGA e agli operatori di segreteria che si occupano delle attività negoziali.

Partiamo dalla norma di riferimento per poi elencare i controlli necessari.

La norma di riferimento.

La norma di riferimento in materia è l’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, che fornisce l’elenco dei motivi di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica, a seguito di appositi controlli da eseguire in merito ai requisiti generali, che gli operatori economici partecipanti e/o aggiudicatari devono possedere.

L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all’operatore economico di attestare l’iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all’oggetto dell’affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell’oggetto e dell’importo dell’affidamento, quali a titolo esemplificativo, l’attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

Le Linee guida ANAC n.4 prevedono opportune semplificazioni, ed infatti recitano che: “Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante procede comunque, prima della stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei requisiti speciali ove previsti e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012)”.

Verifica del DURC.

La stazione appaltante deve verificare eventuali violazioni gravi, accertate in via definitiva, in materia contributiva e previdenziale da parte dell’operatore economico.

Il controllo si effettua acquisendo il DURC (documento unico di regolarità contributiva) attraverso il portale telematico dell’INPS.

Si faccia attenzione al termine di scadenza della validità del certificato.

Verifica annotazioni casellario ANAC.

Dal portale raggiungibile al sito https://annotazioni.anticorruzione.it/ , la stazione appaltante verifica se l’operatore economico sia stato condannato per i seguenti illeciti previsti dall’art. 80:

  • Esistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • Violazioni del divieto di intestazione fiduciaria;
  • Omessa denuncia all’Autorità giudiziaria da parte dell’operatore economico se vittima dei reati di concussione ed estorsione aggravata;
  • Gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità del soggetto giuridico;

L’attestazione è scaricabile in formato PDF e va collocata agli atti dell’istituto.

Autodichiarazione di tracciabilità e sul possesso dei requisiti ex art.80.

L’operatore aggiudicatario deve presentare formale autodichiarazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

A tal fine è opportuno che le scuole si dotino di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

Clausola risolutoria.

Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.

Si segnala alle istituzioni scolastiche l’importanza dell’apposizione di tale clausola, onde prevenire eventuali problematiche connesse.

In allegato, le autodichiarazioni del possesso dei requisiti ex art. 80, che la stazione appaltante può fornire all’operatore economico. Il file è liberamente editabile.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

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