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Attività incompatibili: ecco tutti i casi in cui i docenti [non] possono avere delle cariche in una società

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Molto spesso i docenti svolgono dei ruoli in società anche con fini di lucro. La loro attività è sempre incompatibile con quella di insegnamento?

Un Dirigente scolastico scrive:

Salve, vorrei sapere se una supplenza fino al termine delle attività didattiche , quindi un rapporto di lavoro a tempo determinato, è compatibile con la carica di socio amministratore e legale rappresentante di una Società agricola in accomandita semplice o se,  piuttosto, l’incompatibilità riguarda solo i docenti a tempo indeterminato. Grazie

Le attività commerciali e industriali sono incompatibili

Il primo comma dell’art. 53 del D.Lgs. 165 del 2001 prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

L’art. 508, comma 10 del D.Lgs. 297/94 dispone  che il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione. Al comma 11 è inoltre previsto che il divieto non si applica nei casi di società cooperative.

Società: cosa si può fare e cosa no

Si può assumere la posizione di socio in una società di capitale (società per azioni, società a responsabilità limitata) ma senza assumere cariche di amministrazione nella società di capitale. Altrimenti si entra nel regime delle incompatibilità.  Questo perché la posizione di presidente o di amministratore delegato di società di capitali è a tutti gli effetti attività imprenditoriale.

Stessa cosa nella società in nome collettivo in quanto anche se non è una società di capitali è comunque ai fini di lucro ed un eventuale fallimento coinvolgerebbe il docente socio.

In generale:

  • Si può  assumere la posizione di socio in una società di capitale (società per azioni, società a responsabilità limitata) ma senza assumere cariche di amministrazione nella società di capitale.
  • Si può  assumere la qualità di socio in società cooperative per azioni (di capitale) ma non quella di amministratore (di banche popolari o casse di credito cooperativo).
  • Si può  assumere altresì la posizione di socio e quella di amministratore in società cooperativa con finalità prettamente mutualistiche, ovvero di cooperative per l’edilizia popolare.
  • Non si può  assumere posizione di socio di una società cosiddetta di persona (ad esempio società in nome collettivo).

Conclusione

Nel caso di cui al quesito, nella società in accomandita semplice o per azioni si può assumere la qualità di socio accomandante ma non quella di socio accomandatario.

Pertanto il dirigente deve innanzitutto valutare questa posizione. Se si tratta, come si evince dal quesito, di socio accomandatario allora c’è una incompatibilità assoluta.

Si precisa che non esiste alcuna distinzione tra personale assunto a tempo indeterminato o determinato, anche per supplenze brevi, in quanto il regime di incompatibilità è per tutti i dipendenti che assumono un incarico nella pubblica amministrazione.

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