Attività didattiche in presenza e DAD per alunni con disabilità e Bes. FAQ Usr Veneto

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L’Ufficio Scolatico Regionale del Veneto ha pubblicato sul proprio sito le FAQ relative agli alunni con disabilità e con BES alla luce del DPCM del 2 marzo 2021.

Come procedono le Istituzioni scolastiche nella programmazione delle attività didattiche in presenza destinate agli allievi con disabilità e agli allievi con bisogni educativi speciali?

Il DPCM 2 marzo 2021, art. 43 comma 1 dispone “Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.

Inoltre, la nota ministeriale n. 662 del 12 marzo 2021 della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico ha fornito alcuni orientamenti alle Istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’autonomia didattica e organizzativa.

Per quanto attiene agli allievi con disabilità, posto il diritto della famiglia a richiedere l’attività in presenza, i Dirigenti scolastici organizzano le relative attività e tempi di frequenza, in rapporto agli obiettivi propri del PEI e alle misure previste nel piano scolastico per la didattica digitale integrata,
d’intesa con i genitori e con i docenti della classe. Sulla base dei tempi di frequenza, il Dirigente scolastico individua le unità di personale docente necessarie allo svolgimento del servizio in presenza, da considerarsi come attività indifferibile.

Per quanto riguarda gli allievi con DSA, posto il diritto della famiglia arichiedere l’attività didattica in presenza, i Dirigenti scolastici organizzano le relative attività, in rapporto agli obiettivi propri del PDP e alle misure previste nel piano scolastico per la didattica digitale integrata, d’intesa con i genitori e con i docenti della classe. Sulla base dei tempi di frequenza, il Dirigente scolastico individua le unità di personale docente necessarie allo svolgimento del servizio in presenza, da considerarsi come attività indifferibile.

Per quanto riguarda gli allievi con altri bisogni educativi speciali opportunamente certificati e in possesso di PDP, i Dirigenti scolastici organizzano le relative attività, in rapporto agli obiettivi propri del PDP e alle
misure previste nel piano scolastico per la didattica digitale integrata, d’intesa con i genitori e con i docenti della classe. Sulla base dei tempi di frequenza, il Dirigente scolastico individua le unità di personale docente necessarie allo svolgimento del servizio in presenza, da considerarsi come attività indifferibile.

Laddove le valutazioni congiunte della scuola e della famiglia depongano a favore dell’armonizzazione con il percorso del gruppo classe, l’allievo con bisogni educativi speciali frequenterà le lezioni in modalità di didattica a distanza. Sul punto, si richiama quanto precisato nella nota ministeriale n. 662 del 12 marzo 2021: “la condizione dell’alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi”.

Le attività educative della scuola dell’infanzia vengono effettuate in DAD?

Il DPCM 2 marzo 2021, art. 43 comma 1 prevede che siano sospese soltanto “le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’art. 2 del D. Lgs.vo 13 aprile 2017, n. 65 e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”. Sul punto, si precisa che le scuole dell’infanzia non rientrano tra i servizi educativi dell’infanzia elencati all’art. 2 comma 3 del D. Lgs.vo n. 65/2017. Di conseguenza, nella scuola dell’infanzia le attività didattiche vengono effettuate in modalità a distanza.

Le scuole dell’infanzia svolgono attività didattiche in presenza destinate ai bambini con disabilità e con bisogni educativi speciali?

Per quanto attiene ai bambini con disabilità, posto il diritto della famiglia a richiedere l’attività in presenza, i Dirigenti scolastici/Coordinatori delle attività didattiche organizzano le relative attività e i tempi di frequenza, in rapporto agli obiettivi propri del PEI e alle misure previste nel piano scolastico per la didattica digitale integrata, d’intesa con i genitori e con i docenti della sezione. Sulla base dei tempi di frequenza, il Dirigente scolastico/Coordinatore delle attività didattiche individua le unità di personale docente necessarie allo svolgimento del servizio in presenza, da considerarsi come attività indifferibile.
Per quanto riguarda i bambini con altri bisogni educativi speciali, i Dirigenti scolastici/Coordinatori delle attività didattiche organizzano le relative attività, in rapporto ai bisogni degli stessi e alle misure previste nel piano scolastico per la didattica digitale integrata, d’intesa con i genitori e con i docenti della sezione. Sulla base dei tempi di frequenza, il Dirigente scolastico/Coordinatore delle attività didattiche individua le unità di personale docente necessarie allo svolgimento del servizio in presenza, da considerarsi come attività indifferibile.

NOTA

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