Attività di recupero P.A.I., a chi spetta? Il 1 settembre mancheranno ancora docenti ruolo e supplenti
In data 1 settembre 2020 molte istituzioni scolastiche non avranno gli organici al completo. Le operazioni di immissioni in ruolo per call veloce e l’attribuzione delle supplenze da GaE e GPS si concluderanno a settembre inoltrato.
Per tale motivo, le attività di recupero previste già a partire dal 01/09 corrente anno potrebbero avviarsi con qualche difficoltà con la condizione frequente di docenti supplenti al 31/08/20 o 30/06/20 che, pur avendo predisposto in alcuni casi all’interno dei consigli di classe il P.A.I. e P.I.A., non hanno alcun obbligo di svolgimento attività di recupero.
Di conseguenza molti insegnanti si ritroveranno a svolgere il lavoro di recupero impostato dai loro predecessori.
Non ancora certa la conclusione delle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni entro il 31 agosto.
P.A.I. e P.I.A.: di che si tratta
L’Ordinanza Ministeriale n.11 del 16 maggio 2020, all’articolo 6, ha introdotto due nuovi dispositivi di progettazione didattica:
- il Piano di Apprendimento Individualizzato;
- il Piano per l’Integrazione degli Apprendimenti.
Piano di Apprendimento Individualizzato (P.A.I.)
Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado o alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo n.62/2017, i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.
N.B.: esiste anche il PAI, inteso come “Piano annuale per l’inclusione, o “Piano annuale per l’inclusività”. Naturalmente trattasi dello stesso acronimo, ma i documenti hanno significati e finalità diverse.
Piano per l’Integrazione degli Apprendimenti (P.I.A.)
I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano, altresì, le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.
Attività didattica ordinaria
Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria, ai sensi del Decreto legge n 22/2020, e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.
Le attività didattiche del PAI e del PIA sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia (ex Legge n.107 del 2015), adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sull’obiettivo principale del sostegno agli apprendimenti, le iniziative progettuali.
Tali attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico (trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l’intera durata dell’anno scolastico 2020/2021.
Per la pianificazione del PAI le Istituzioni scolastiche possono utilizzare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa di cui al D.P.R. n.275 del 1999 (Regolamento sull’autonomia) e pertanto, quanto verrà adottato nei Piani su menzionati farà parte integrante del PTOF.
Cosa si intende per attività didattica ordinaria? E quale il personale coinvolto? É attività funzionale o aggiuntiva?
Il comma 3 dell’OM del 16 maggio 2020 afferma che:
“Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020”.
Il D.L. del 22 aprile afferma:
“Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono le strategie e le modalita’ dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020 nel corso dell’anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria”.
Sarà necessaria una interpretazione autentica della norma? Si intende forse come attività funzionale all’insegnamento del personale docente ai sensi dell’articolo 29 del CCNL scuola? Oppure si intende attività aggiuntiva?
E quale il personale che deve essere coinvolto in questa attività?
Il docente che ha predisposto il piano di recupero o sulle discipline?
E sulla base di quale criterio verrà individuato il personale docente?
Se è attività funzionale, non potrebbe essere previsto alcun tipo di compenso accessorio, anche sotto forma di bonus per il personale coinvolto, se invece è da intendersi come attività aggiuntiva, che implica la necessità della disponibilità del personale coinvolto, andrà invece riconosciuta una forma di compenso prendendo anche in via analogica come riferimento la tabella 5 allegata al CCNL del 2006/2009. Nulla osta sul punto che in sede di contrattazione integrativa si possa disporre anche in tal senso. Da ribadire che il comma 5 dell’OM apre alla massima flessibilità con il personale interno della scuola e pertanto:
“Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull’autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo sono realizzate attraverso l’organico dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali”.
Pertanto si potrebbe desumere che sia necessaria la disponibilità del personale coinvolto a svolgere tale attività e che spetta comunque una pianificazione collegiale e non dirigenziale.
Una volta che il Collegio docenti pianifica e delibera la programmazione delle attività di recupero PAI, inserita contestualmente nel Piano annuale delle attività ex art.28 del CCNL 29/11/2007 predisposto dal Dirigente scolastico, i docenti coinvolti non possono più esimersi dallo svolgimento delle medesime.
Organici incompleti in data 1 settembre 2020
Le istituzioni scolastiche non avranno gli organici al completo in corrispondenza della data 1 settembre 2020. Mancheranno i docenti di ruolo oltre che i supplenti. A tal proposito ricordiamo che:
- i neoimmessi in ruolo per chiamata/call veloce verranno assunti entro il 7 settembre 2020;
- le operazioni di conferimento supplenze da GAE e GPS, si concluderanno entro il giorno 14 settembre corrente anno;
- i supplenti con contratto a T.D. al 30 giugno e 31 agosto 2020 pur avendo predisposto in alcuni casi all’interno dei consigli di classe il P.A.I. e P.I.A. non hanno alcun obbligo di svolgimento attività di recupero con incipit il primo settembre.