Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica. Indicazioni nomina e retribuzione docenti

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#insegnanti #dad

Nota del 24 settembre dell’Usr per il Piemonte. Indicazioni operative nomina docenti per svolgimento attività alternative all’insegnamento della religione cattolica a.s. 2020/21.

E’possibile per studenti e genitori scegliere liberamente l’insegnamento della religione cattolica. Ma come vanno gestite le ore alternative all’insegnamento della religione cattolica?

L’Usr ricorda che l’insegnamento può essere attribuito a:

a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri
aggiuntivi);

b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono
essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);

c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative
potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto
principale);

d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze -già Direzioni Provinciali del Tesoro secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.

La nota n. 87 del 7 giugno 2012 del Ministero dell’economia e finanze ha previsto che:

  • Possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza
    breve o indennità di maternità;
  • I contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico (conformemente anche al limite generale stabilito
    dalla nota del Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 32509 del 06/04/2016);
  • Nel caso di superamento dell’orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico
    fondamentale

Coloro che hanno chiesto di frequentare attività didattiche alternative possono presentare specifiche richieste in ordine ai contenuti da svolgere.

NOTA

 

 

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