Attività alternative alla religione cattolica, indicazioni per la nomina e il pagamento dei docenti. Nota USR Piemonte
L’USR per il Piemonte, con nota del 17 settembre, fornisce indicazioni sull’organizzazione delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica, l’individuazione de docenti e al pagamento delle relative ore.
Nella nota si specifica che le ore alternative all’IRC costituiscono un servizio obbligatorio, che possono essere retribuite a mezzo dei ruoli di spesa fissa.
L’insegnamento può essere attribuito a:
a) personale interamente o parzialmente a disposizione della scuola (trattandosi di personale già retribuito per l’intero orario, l’insegnamento non comporta oneri aggiuntivi);
b) docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti rispetto all’orario d’obbligo (tali ore, svolte da personale docente di ruolo o non di ruolo, possono essere liquidate come ore eccedenti sui piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi allo stipendio base);
c) personale supplente già titolare di altro contratto con il quale viene stipulato apposito contratto a completamento dell’orario d’obbligo (le attività alternative potranno essere liquidate in aggiunta all’orario già svolto e riferite ai piani gestionali già utilizzati per il pagamento degli assegni relativi al contratto principale);
d) in via del tutto residuale, personale supplente appositamente assunto da retribuire con apposita apertura di spesa fissa da parte delle Direzioni Territoriali dell’Economia e delle Finanze – già Direzioni Provinciali del Tesoro – secondo quanto previsto in tema di supplenze annuali.
Riguardo ai docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, la nota richiama la Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti n. 50 del 2014 che esclude la possibilità di superare, con il conferimento delle ore eccedenti, un orario di cattedra di complessive 24 ore settimanali.
In base alla nota MEF del 7 giugno 2012:
- Possono essere titolari di contratto per le ore alternative sia i docenti di ruolo che quelli a tempo determinato, con esclusione dei titolari di contratto di supplenza breve o indennità di maternità;
- I contratti per ore alternative hanno scadenza obbligatoria entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno scolastico (conformemente anche al limite generale stabilito dalla nota del Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. 32509 del 06/04/2016);
- Nel caso di superamento dell’orario di cattedra, è previsto il pagamento delle ore eccedenti, fino ad un massimo di 6 ore, assimilabili al trattamento economico fondamentale.