Attività retribuite con fondi di istituto: far sì che possono essere pubblicati nominativi con i rispettivi compensi

Di Lalla
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red – Con nota del 30 agosto 2013 l'Aran si esprime favorevolmente sulla pubblicazione della tabella con nominativi del personale e relativi compensi, ma in modalità complessiva, per attività retribuite con fondo di istituto. La Cisl Scuola non concorda con le indicazioni fornite dalla nota.

red – Con nota del 30 agosto 2013 l'Aran si esprime favorevolmente sulla pubblicazione della tabella con nominativi del personale e relativi compensi, ma in modalità complessiva, per attività retribuite con fondo di istituto. La Cisl Scuola non concorda con le indicazioni fornite dalla nota.

La nota della Cisl Scuola

"L'Ufficio scolastico regionale della Campania ha diffuso presso i dirigenti scolastici il testo di una nota di codesta Agenzia, prot. 10189/2013 del 30 agosto 2013, con la quale – rispondendo a un quesito proposto da una istituzione scolastica – è stata fornita una interpretazione dell'articolo 6, comma 2, lettera n), del CCNL del 29 novembre 2007 che non riteniamo rispondente alla volontà delle parti.

Premesso che ancora una volta si deve rilevare come un indirizzo interpretativo riguardante l'applicazione di norme del Contratto collettivo nazionale di lavoro sia stato adottato unilateralmente da parte di codesta Agenzia, la scrivente Organizzazione sindacale non concorda con le indicazioni fornite dalla predetta nota.

Infatti la norma in questione (art. 6 del CCNL) nel momento in cui prevede che siano materia di informazione successiva i nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di  istituto non intende certamente limitare l'informazione al solo elenco dei nominativi senza che a ciascuno di essi sia collegata la misura del compenso corrisposto in relazione all'attività o progetto nei quali il lavoratore è stato impegnato.

Infatti l'accesso ai dati in questione ha la finalità di verificare se i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, siano stati rispettati. Il solo accesso all'informazione relativa all'importo complessivo dei compensi accessori, distinti per voce e tipologia, non consentirebbe tale verifica, venendo a mancare l'elemento essenziale delle modalità con le quali è stata effettuata l'attribuzione dei compensi, che non riguarda ovviamente i progetti ma il personale che li ha svolti. 

L'avviso espresso con la nota sopra richiamata renderebbe inefficace l'informazione successiva su tale materia, la quale risulta comunque in piena coerenza con quanto disposto dal punto 5.2 delle linee guida in  materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico, adottate dal Garante con la deliberazione del 14 giugno 2007, secondo il quale l'amministrazione può fornire alle organizzazioni sindacali dati numerici o aggregati e non anche quelli riferibili ad uno o più  lavoratori individuabili « ad esclusione dei casi in cui il contratto collettivo applicabile preveda espressamente che l'informazione sindacale abbia ad oggetto anche dati nominativi del personale per verificare la corretta attuazione di taluni atti organizzativi », tra i quali rientra l'erogazione dei trattamenti accessori. Si chiede pertanto di rettificare l'orientamento espresso, e di attivare con urgenza le procedure previste dall'art. 49 del d.l.vo 165/2001 per dare interpretazione autentica alla norma controversa.

Cordiali saluti.
Il Segretario Generale
(Francesco Scrima) "

La nota Aran

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