Attività alternative alla religione cattolica: nomina docenti. Circolare USR Veneto
Come ogni anno l'USR Veneto pubblica la circolare con i criteri di nomina per attività alternative alla religione cattolica.
Come ogni anno l'USR Veneto pubblica la circolare con i criteri di nomina per attività alternative alla religione cattolica.
a) prioritariamente devono attribuire le ore di attività alternative ai docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, con precedenza nei confronti degli eventuali docenti totalmente in esubero e successivamente nei confronti di quelli che hanno l'obbligo di completare l'orario di cattedra. Si precisa che non è possibile per i docenti titolari di cattedra orario esterna, completare nella prima scuola con ore di attività alternative.
b) Nel caso in cui non si possa procedere come indicato nel precedente punto a), i Dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative alla Religione Cattolica come ore eccedenti l'orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore. Come previsto dal comma 4 dell'articolo 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001 n. 448, l'assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l'orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità.
L'invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica, dei docenti di 5cuola dell'infanzia e dei docenti di 5cuola primaria.
c) Qualora non sia possibile procedere nemmeno sulla base di quanto previsto nei punti precedenti, i Dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato, fino al 30 giugno 2016, con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell'orario, o stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle attuali graduatorie d'istituto.
Nel merito si precisa che anche per la copertura di questa tipologia di posti si applicano le indicazione del MIUR contenute nella nota prot. n.1949 del 10.9.2015 (contratti fino al 30 giugno 2016 nei confronti dei docenti inclusi nelle attuali graduatorie di prima e seconda fascia, ad eccezione delle istituzioni scolastiche oggetto di dimensionamento, contratti in via provvisoria, fino all'avente diritto, con priorità nei confronti dei docenti neo abilitati, nei confronti degli aspiranti inclusi nell'attuale terza fascia). Nelle ipotesi illustrate alle lettere b) (ore eccedenti) e c) (stipula contratti a tempo determinato), la retribuzione decorre dalla data di inizio delle attività e termina il 30 giugno 2016.
Ricordiamo anche che recentemente c'è stata una sentenza favorevole al riconoscimento del punteggio di tale servizio nelle Graduatorie ad esaurimento (naturalmente la sentenza è valida solo per i ricorrenti)