ATA terza fascia, servizio valutabile anche senza contributi previdenziali. Sentenza

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Con sentenza n. 1242 del 22.4.2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto il ricorso presentato dall’avv. Vincenzina Salvatore del Foro di Avellino contro il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nell’interesse di un Collaboratore Scolastico depennato dalla terza fascia delle G.I. per il Personale ATA e licenziato. Infatti, la scuola capofila – in sede di convalida del punteggio – aveva negato il riconoscimento dei servizi prestati dal lavoratore nella scuola paritaria a causa del mancato versamento dei contributi Inps da parte del datore di lavoro.

Prendendo le mosse dall’art. 2115 c.c. che dispone che ad essere responsabile del versamento dei contributi, anche per la parte gravante sul lavoratore, sia il datore di lavoro, il Tribunale campano ha chiarito una volta per tutte che “il decreto ministeriale n. 640 del 2017 (..) non fa mai riferimento alla circostanza per cui il servizio valutabile è quello ancorato al versamento dei contributi previdenziali”.

Quindi, sposando integralmente la tesi propugnata dalla difesa, il Giudice del Lavoro Dott.ssa Mariarosaria Iovine ha concluso che l’unico servizio valutabile – anche in conformità alla Nota 1 allegata alla Tabella di Valutazione del D.M. n. 640/2017 – è quello per il quale vi sia stata retribuzione, sancendo in tal modo la prevalenza della “effettività del servizio” rispetto a quello della regolarità
contributiva.

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