ATA terza fascia prima di ATA 24 mesi, dubbi e timori degli aspiranti: avremo supplenza o ruolo nella provincia desiderata?

Il decreto n. 50 del 3 marzo ha disposto la riapertura e l’aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia, utilizzate per le supplenze temporanee o residue dalle graduatorie permanenti. Non è stata invece ancora avviata la procedura ATA 24 mesi, per le immissioni in ruolo e le eventuali supplenze su posti residui. Poco male, se le due procedure non fossero intrecciate tra di loro. Vediamo come.
La regola alla base delle graduatorie ATA è quella di poter essere inseriti in una sola provincia per tutti i profili ai quali si ha accesso e per tutte le fasce alle quali si ha diritto.
Per questo motivo il decreto disciplina la procedura di depennamento dalla provincia in cui l’aspirante è inserito nella graduatoria permanente (ATA 24 mesi) o provinciale (II fascia) per poter scegliere una nuova provincia di inserimento a partire dalla terza fascia.
La procedura viene spiegata dal sindacato CISL:
“L’aspirante già inserito per altro profilo nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento deve presentare la
domanda nella provincia ove è già inserito.
Nel caso, invece, in cui intenda cambiare la provincia, l’aspirante deve obbligatoriamente chiedere il depennamento dalla graduatoria provinciale permanente o elenco provinciale ad esaurimento/graduatoria provinciale ad esaurimento dei collaboratori scolastici compilando il modello per il Depennamento.
La domanda di depennamento, unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall’aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore dai quali intende essere depennato.
La richiesta di depennamento sarà indirizzata all’ambito territoriale competente e sarà inviata automaticamente dal sistema all’ambito territoriale della provincia nelle cui graduatorie l’aspirante è inserito, nello stesso momento in cui l’aspirante inoltra, con apposita funzione, la domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia, come previsto dall’art.2, comma 3. La cancellazione avverrà con la produzione delle graduatorie definitive.
Nota Bene
Chi si depenna dalle graduatorie permanenti (24 mesi) di una provincia e si inserisce nella III fascia di un’altra provincia, potrà al primo aggiornamento utile inserirsi nella graduatoria permanente della nuova provincia.
Invece, chi chiede il depennamento dall’elenco provinciale/graduatoria ad esaurimento di collaboratori scolastici (II fascia), per potersi inserire nelle graduatorie d’istituto di terza fascia di una diversa provincia, non potrà più chiedere l’inserimento nell’elenco provinciale/graduatoria provinciale poiché queste liste sono ad esaurimento e non ci si può più inserire neanche per provincia diversa.
Tenuto conto delle indicazioni di cui sopra, la provincia potrà essere individuata secondo le seguenti modalità:
a. a scelta dell’aspirante, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda fascia del medesimo o di altro profilo professionale richiesto, di alcuna provincia (presente solo nelle graduatorie di III fascia);
b. nella provincia nella cui graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di altro profilo professionale sia eventualmente inserito (provincia in cui si è inseriti nella 24
mesi);
c. nella provincia nel cui elenco provinciale ad esaurimento o nella cui graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico di altro profilo professionale sia eventualmente inserito (provincia in cui si è inseriti in II fascia);
d. a scelta dell’aspirante, nel caso in cui sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti ed abbia presentato domanda di depennamento, per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie (scelta libera, a seguito di depennamento dalla 24 mesi di altra provincia);
e. a scelta dell’aspirante, nel caso in cui sia già inserito negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico ed abbia, per tutti
i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie, presentato domanda di depennamento (scelta libera, a seguito di depennamento dalla II fascia di altra provincia);
f. a scelta dell’aspirante, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo professionale (scelta libera per un nuovo inserimento in III fascia);
g. a scelta dell’aspirante, nel caso in cui abbia prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e non sia già inserito
nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda fascia per il medesimo e/o altro profilo professionale richiesto di alcuna provincia (scelta libera per il personale con 30 giorni di servizio, non presenti nelle graduatorie di I e II fascia);
h. a scelta dell’aspirante, nel caso in cui sia già inserito esclusivamente nelle graduatorie di terza fascia vigenti per il periodo del triennio precedente per la conferma nelle suddette graduatorie per il /i medesimo/i profilo/i professionale/i.”
Il cambio provincia sarà conveniente? Non si rischia di non lavorare, visto che ci si dovrà affidare alla terza fascia?