ATA terza fascia 2024: dubbi su titoli di accesso operatore scolastico e qualifiche OSA. Si chiedono chiarimenti per la presentazione della domanda

WhatsApp
Telegram

Il decreto 89 del 21 maggio 2024 per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, non ha chiarito i dubbi, sia per quanto riguarda i titoli di accesso e sia per quanto riguarda i titoli culturali aggiuntivi o congiunti per Collaboratore Scolastico e per il neonato profilo di Operatore Scolastico.

I dubbi e le perplessità evidenziati nella bozza del CCNL scuola erano numerosi, i chiarimenti non li abbiamo trovati nel CCNL definitivo, i dubbi non si sono risolti neanche consultando le relative tabelle di valutazione annesse al bando di aggiornamento della terza fascia del Personale ATA.

Prendiamo in esame i due profili professionali: Collaboratore Scolastico e Operatore Scolastico

1) Titoli di accesso per collaboratore scolastico:

• diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017
– con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione; diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

2) Titoli di accesso per operatore scolastico:

• attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
• diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

Titoli di acceso in comune i due profili

I due profili professionali, collaboratore scolastico e operatore scolastico, hanno in comune tra i titoli di accesso:

“certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione”.

Premesso questo, quale promozione alla classe IV è possibile presentare?

Cosa dice il d.lgs. n. 61 del 2017?

Il d. lgs n. 61 del 2017, definisce la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, e mette in atto uno degli otto decreti attuativi della delega per riforma del sistema di istruzione scolastica della “Buona Scuola” approvati dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 aprile 2017.

L’istruzione professionale è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi, secondo quanto previsto dai quadri orari, e sono articolati in un biennio e in un successivo triennio.
Legge 107 comma 181 e alla lettera d) revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, attraverso:

1) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell’istruzione professionale.

A quali percorsi professionali bisogna fare riferimento? Quali sono?

È possibile presentare domanda in terza fascia per il profilo di collaboratore scolastico e operatore scolastico con la promozione al quarto anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado di tipo professionale ad esempio istituto alberghiero, istituto agrario, istituto professionale per industria e artigianato ecc.?

O bisogna presentare un titolo conseguito in altri percorsi paralleli e alternativi alla scuola secondaria di secondo grado?

Considerato che la formazione alternativa non è diffusa come la scuola secondaria di secondo grado, in alcune regioni non è un’alternativa possibile, in alcune province è possibile iscriversi a percorsi di formazione professionali regionali, erogati da enti privati e prevedono la frequenza a pagamento.

È indispensabile che il ministero pubblichi ulteriori chiarimenti, ai fini della dichiarazione e alla successiva valutazione dei titoli di accesso.

Procediamo con l’esame dei titoli di accesso e/o titoli congiunti per operatore scolastico.

Altro punto di difficile comprensione per il profilo da Operatore scolastico, il primo titolo di accesso menzionato è:

• attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali. (congiunto a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale)

Dove si consegue? Chi lo rilascia? Che tipo di titolo è? Si tratta del diploma di qualifica triennale che esisteva prima della riforma dei percorsi professionali? È un nuovo percorso di studi che si può conseguire in quale istituzione? In quale regione? In quale provincia?

Secondo titolo richiesto:

• diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione (unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale) e certificazione di competenze socio-assistenziali.

Certificazione di competenze socio-assistenziali

Quali sono le certificazioni di competenze socio assistenziali?

Si possono dichiarare anche esperienze lavorative certificate presso centri per diversamente abili, case di cura, centri per anziani, Rsa, istituzioni convittuali, case famiglia, che attestino competenze di tipo socio assistenziale?

Oppure sono indispensabili titoli conseguiti in seguito a frequenza di corsi socio-assistenziali, socio-sanitari e qualifiche di operatore assistenza educativa ai disabili rilasciati dalle Regioni percorsi di studio di che durata? Devono essere qualifiche dell’IeFP

Di quante ore, di quanti anni? Perché non si pubblica un elenco dei titoli valutabili?

Titolo di accesso per collaboratore scolastico

Ulteriore confronto relativo al titolo di accesso, il decreto prevede e chiarisce il tipo di diploma e la durata del percorso di studi per collaboratore scolastico:
• è valido qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.

Nel decreto questa ultima opzione non è prevista per il profilo di Operatore Scolastico, dobbiamo quindi dedurre che senza una qualifica triennale, pure se in possesso di diploma di maturità, al profilo di operatore non sia possibile accedere?

Titoli di cultura aggiuntivi e/o congiunti

Veniamo adesso ai titoli aggiuntivi o congiunti, sempre per O.S. e C.S.

Interpretiamo la tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze:

Allegato A/5 per collaboratore scolastico
Allegato A/6 per operatore scolastico nella sezione 2 tra i titoli culturali aggiuntivi sono previste:

2) Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali, socio-sanitari e qualifiche di
operatore assistenza educativa ai disabili rilasciati dalle Regioni. Le qualifiche rilasciate dal 2012 in poi devono essere quelle dell’IeFP, di competenza regionale, ma con valore
nazionale. Restano salve tutte le qualifiche rilasciate prima del 2012 anche dalle Regioni

PUNTI 1

“Qualifiche ottenute al termine di corsi socio-assistenziali, socio-sanitari e qualifiche di operatore assistenza educativa ai disabili rilasciati dalle Regioni”.

Caratteristiche delle qualifiche:
Se conseguite dopo il 2012 devono essere tutte dell’ IeFP?

E le precedenti qualifiche quali sono?

Per il profilo di operatore scolastico, i titoli culturali in tabella sono da considerare titolo congiunto?
E se si tratta di titolo congiunto questo attribuisce comunque 1 punto?

È uno dei titoli descritti in questa sezione che attesta la “Certificazione di competenze socio-assistenziali” richiesta nei titoli di accesso per O.S.?

Possibili conclusioni:
• Per il profilo di operatore scolastico, qualora si possedessero due titoli (descritti nella sezione 2 degli allegati A/5 e A/6), dovrebbe essere possibile utilizzare una qualifica come titolo congiunto, senza attribuzione del punteggio descritto e la seconda qualifica dichiararla come titolo culturale ulteriore e con l’attribuzione del punteggio relativo.

• Per il profilo di collaboratore scolastico invece, il possesso di due qualifiche, dovrebbe riconoscere 1 punto per ogni titolo.

Le segreterie si troveranno davanti a un compito non facile per la determinazione, la distinzione e la verifica dei titoli attribuibili come congiunti e dei titoli aggiuntivi.

Con l’apertura delle funzioni, i dubbi espressi rimangono irrisolti, sulla piattaforma di istanze non è cambiato niente, le singole sezioni da compilare per ogni profilo professionale, non rimuovono la confusione che si è creata e che desta preoccupazione.

Perplessità anche per le certificazioni di informatica e digitali

Si aggiungono ulteriori dubbi, anche per le certificazioni di informatica.

Le certificazioni di informatica già dichiarate, conservano il valore acquisito (il decreto non prevede un ricalcolo).

La piattaforma consente di aggiungere un’altra certificazione a chi era già iscritto e aveva già dichiarato nel triennio precedente un titolo di informatica con attribuzione del punteggio a seconda del profilo professionale.

Sembrerebbe possibile aggiungere un terzo titolo, purché diverso dalla certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, usata come titolo congiunto per i profili di AA AT CU GA CR IF, lo afferma anche un importante sindacalista confermandolo in un video tutorial.

Per i profili professionali di nuova inclusione, la piattaforma consente di dichiarare una sola certificazione, purché diversa da quella obbligatoria.

Aspettiamo faq di chiarimento dal ministero.

Il tempo ristretto dedicato alla disamina delle domande, potrebbe produrre numerosi errori di valutazione e di attribuzioni di punteggi, sarebbe opportuno che il MIM faccia subito chiarezza pubblicando una nota che aiuti gli addetti di segreteria a fare distinzione tra la baraonda dei titoli, per attribuire il punteggio spettante agli aspiranti.

Molti aspiranti ATA potrebbero approfittare di tale confusione e compilare le varie sezioni dell’istanza dichiarando i titoli più disparati.

N.B. In alcune chat di gruppi di personale ATA si discute e si teme la possibilità di utilizzare la funzione di “validazione massiva”, addirittura qualcuno la consiglia, affinché le graduatorie possano essere fruibili sin dal primo settembre, e questo non deve assolutamente avvenire.

Bisognerebbe inoltre imporre, dopo l’assunzione del personale, di effettuare la convalida entro la prima settimana di servizio proprio per evitare che lavorino persone prive di requisiti essenziali.

WhatsApp
Telegram
Pubblicato in ATA

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri