ATA supplenti: non devono fare i jolly della scuola

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Supplenza ATA: l’orario di lavoro è quello del collega assente anche in caso di allattamento.

Scrive una nostra lettrice

Sono un ata di III fascia e sono stata chiamata per coprire due ore su un allattamento. inizialmente coprivo le ore che non faceva la ragazza che ha chiesto l’allattamento quindi iniziavo alle 8 e finivo alle 10 perché alle 10 poi iniziava l’altra persona che usufruisce dell’allattamento, poi mi hanno spostato l’orario alle 12 fino alle 14 dicendomi che anche se ero stata chiamata per sostituire la persona che usufruiva dell’ ‘allattamento non erano obbligati a farmi coprire le ore che non fa lei e che per esigenze di servizio avevano bisogno nel nuovo orario che mi avevano comunicato, però a coprire quelle due ora (8-10) mettevano un altro collaboratore e io, per esigenze di servizio, mi sono troverà a fare il jolly a destra e a manca…vorrei sapere se lo possono fare. grazie

di Giovanni Calandrino – Gentilissima, la scuola sta agendo in maniera illegittima. Se il suo contratto è stato stipulato per sostituzione di un collega assente, il suo orario di servizio deve essere uguale a quello del collega assente ovvero quello stabilito nel piano di lavoro annuale del collega. In questo caso deve supplire per le ore di allattamento della titolare, dunque per le ore d’assenza ovvero dalle 8,00 alle 10,00.

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