ATA soprannumerario dopo assunzioni ex LSU, quali possibilità di rientrare nella scuola in cui ha prestato servizio per vent’anni

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“Non si manda via chi c’è già” così un collaboratore scolastico in servizio presso una scuola da circa vent’anni commenta la sua condizione di sovrannumerario, avvenuta dopo l’ingresso dei nuovi assunti ex LSU. 

Il rammarico naturalmente non è nei confronti dei colleghi, ma di un sistema che ad un certo punto ti catapulta in situazioni nuove che ti coinvolgono dal punto di vista professionale ed umano.

Un nostro lettore scrive

Sono in collaboratore scolastico,non riesco ad aver pace per quanto riguarda la situazione che si è creata. IL 3 giugno mi hanno comunicato, di essere  sopranumeraria,  a causa il rientro del personale ex LSU. Dopo aver lavorato per 20 anni   sempre nello stesso istituto.

E’ stata un’ingiustizia nei nostri confronti, tutti abbiamo  diritto al lavoro ma non si manda via chi c’è gia.

Cosa succede adesso?  sento parlare che hanno  bisogno di personale  ata con il problema di covid19 abbiamo la possibilita’ di rientrare  nella sede di appartenenza? Parlo anche per gli altri miei colleghi.  Visto che non ne parla nessuno del nostro problema, si può avere una risposta in merito.

di Giovanni Calandrino – Innanzitutto chiariamo qual è la normativa di riferimento.

Il dirigente scolastico ha l’obbligo di comunicare al personale soprannumerario, con notifica scritta, lo status di perdente posto e contestualmente di invitarlo a presentare domanda di trasferimento entro 5 giorni. Nel caso in cui sia già stata presentata una domanda volontaria, la nuova sostituisce la precedente. Qualora non si presenti alcuna domanda (non è un obbligo), i dati saranno comunicati direttamente dalla scuola e il trasferimento avverrà d’ufficio.

P.S. Se ci si vuole avvalere del diritto a rientrare nella scuola attuale con precedenza nei successivi 8 anni, mantenendo anche il punteggio della continuità, è obbligatorio presentare domanda di trasferimento “condizionata”.

Pertanto la domanda presentata come perdente posto annulla la domanda di mobilità eventualmente presentata in precedenza. Il perdente posto si muove come tutti gli altri e senza ulteriori diritti per le preferenze espresse. Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse, viene trasferito d’ufficio nelle altre scuole, prima nel comune poi nei comuni viciniori della provincia, con priorità rispetto alle domande di mobilità volontaria tra comuni diversi.

Il perdente posto che presenta domanda condizionata e che intende indicare tra le preferenze anche scuole di altri comuni, è obbligato ad esprimere, prima di questa preferenza, il codice dell’intero comune (o distretto sub-comunale) dove è ubicata la scuola attuale, pena l’annullamento di queste altre preferenze.

In conclusione se la sua intenzione è quella di rientrare nella scuola attuale con precedenza nei successivi 8 anni, mantenendo anche il punteggio della continuità, è obbligatorio presentare domanda di trasferimento “condizionata”.

Più personale per la gestione dell’emergenza Covid -19

Al momento, solo vaghe indicazioni e nessuna concretezza. Nel corso dei prossimi due mesi potremo avere un’idea chiara di ciò che servirà a settembre.

Ma probabilmente le richieste di personale in più per la gestione dell’emergenza Covid nel 2020/21 sarà gestita con un organico potenziato, da assumere a tempo determinato.

Quindi l’iter della domanda di mobilità del collega segue l’organico di diritto e per poter rientrare nella scuola attuale dovrà esserci un posto in tale organico, mentre l’organico di potenziamento probabilmente sarà “a tempo” e dunque non è necessario un posto vacante e disponibile.

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