ATA senza Green pass sospesi: no a sostituzione dal 1° giorno di assenza ingiustificata

Il personale ATA sospeso perché senza certificazione verde Covid19, Green pass, non può essere sostituito dal primo giorno di assenza ingiustificata. La normativa vigente, regolamento supplenze Dm 430/2000 e la circolare annuale sulle supplenze 25089 del 6 agosto 2021, in questo senso parlano chiaro, e, allo stesso tempo, il decreto 111 del 6 agosto, che ha introdotto l’obbligo di esibizione del Green pass per il personale scolastico dal 1° settembre al 31 dicembre, non lascia spazio a deroghe.
A ulteriore conferma le FAQ Veneto sulle certificazioni verdi e l’avvio dell’anno scolastico.
Cosa dice la normativa?
Assenza ingiustificata
La Nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1237 del 13/08/2021, al punto n. 7, chiarisce che: “Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate – oltre l’anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno – per norma di carattere generale,
anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute “retribuzione né altro compenso o
emolumento, comunque denominato”.
Pertanto vanno considerate assenze ingiustificate anche le assenze comprese tra primo e quarto giorno.
Supplenti ATA da quando?
La Nota MI 25089 del 6 agosto 2021 (circolare supplenze) richiama la normativa vigente per la sostituzione del personale ATA temporaneamente assente: “i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430. Si precisa, a tal proposito, che permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016“.
I dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:
- personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni
scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; - personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
- personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza […].
Possibile deroga
“Tale divieto – precisa la nota – è parzialmente derogato dall’art. 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza”.