Ata Scuola: Ministero dell’Istruzione condannato a risarcire 140 mila euro

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comunicato – Il Tribunale di Frosinone ha condannato il Ministero dell’Istruzione a pagare oltre 140 mila euro a titolo di differenze retributive nei confronti di due Ata ex Co.co.co. della Scuola

Con una recentissima sentenza (la n. 356 del 27 maggio 2020) il Tribunale di Frosinone si è pronunciato in favore di due lavoratori della scuola assunti quali Assistenti Amministrativi (ATA) presso una segreteria scolastica attraverso plurimi contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa (co.co.co.) che si sono succeduti a partire dal 01.07.2001 al 31.08.2018 sino all’intervenuta stabilizzazione part-time.

Dopo anni di precariato, i lavoratori – comunicano gli Avvocati Chiara Samperisi e Annamaria Zarrelli – hanno proposto ricorso contro il Ministero dell’Istruzione per far valere, dinanzi al Tribunale del Lavoro di Frosinone, l’ingiustizia della propria condizione lavorativa ed ottenere, di conseguenza, il pagamento di tutte le differenze retributive maturate.

Ed invero, sulla scorta di quanto deciso dai Giudici, sino all’intervenuta stabilizzazione (che per molti ex Co.co.co. della scuola continua ad essere una stabilizzazione part-time, con conseguente decurtazione dell’orario di lavoro e dello stipendio), i ricorrenti sono stati costretti a subire un abuso derivante dal fatto che il proprio rapporto di lavoro, sebbene si svolgesse in concreto nelle forme della subordinazione, era in realtà inquadrato come un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

I lavoratori provenivano dal bacino dei lavoratori socialmente utili (L.S.U) utilizzati nelle scuole statali a cui erano stati affidati, ai sensi del d.lgs. n. 81/2000 e del successivo D.M. 66/2001 e svolgevano incarichi di collaborazione coordinata e continuativa a decorrere dal 1 luglio 2001.

Secondo l’intenzione del legislatore l’affidamento di incarichi di co.co.co. avrebbe dovuto favorire il transito di tali “collaboratori” dal bacino dei lavoratori socialmente utili alla stabilizzazione nei ruoli del Ministero dell’Istruzione.

Al contrario, tali soggetti hanno prestato sin dal 1 luglio 2001 la loro prestazione lavorativa con contratti di co.co.co. che hanno mascherato la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, conclusosi soltanto il 31.08.2018, ovvero dopo aver preso parte alla procedura selettiva per titoli e colloquio, indetta ai sensi dell’art. 1 commi 619-621 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, che ha consentito la loro immissione in ruolo con contratto part-time.

Ebbene, il Tribunale di Frosinone, con la sentenza citata ha riconosciuto la (reale) natura subordinata del rapporto di lavoro svolto dalle ricorrente, sancendo il diritto delle lavoratrici ad ottenere il pagamento delle differenze retributive maturate nel corso del tempo e quantificate rispettivamente – e proprio in base ai conteggi depositati dagli Avvocati Chiara Samperisi e Annamaria Zarrelli – in euro 66.333,22 ed in euro 70.706,29, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento di circa 140 mila euro oltre le spese legali.

Più nel dettaglio, il Tribunale di Frosinone ha accolto le domande delle lavoratrici e, dopo ben 13 pagine di serrate riflessioni giuridiche e normative di matrice nazionale ed europea, ha testualmente così statuito:
“Le ricorrenti hanno diritto ad ottenere le differenze retributive tra il trattamento economico conseguito quale collaboratore coordinato e continuativo e quello dovuto sulla base delle previsioni del CCNL del Comparto Scuola ai dipendenti ATA con profilo professionale di assistente amministrativo, essendo evidente la riconducibilità a tale inquadramento delle mansioni svolte, confermata anche dal fatto che questo inquadramento è stato attribuito alle lavoratrici una volta assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in forza del quale hanno continuato a svolgere mansioni identiche alle precedenti ”.

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