ATA, richiesta lavoro agile: cosa fa il lavoratore e cosa il dirigente. Informativa su salute e sicurezza

WhatsApp
Telegram

Sospensione attività didattiche, personale ATA e lavoro agile: condizioni per la richiesta.  

Sospensione attività didattiche

Il DPCM dell’8 marzo 2020 ha confermato la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole d’Italia sino al prossimo 15 marzo.

Testo del DPCM

Personale ATA

Quando l’attività didattica è sospesa, com’è noto, il personale ATA deve recarsi a scuola, come scritto anche in una delle Faq del Ministero:

“La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate.”

Lavoro agile

In applicazione della Direttiva n. 1 del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020 “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”, il Ministero dell’Istruzione ha fornito indicazioni ai dirigenti e al personale ATA interessato, ai fini dell’applicazione del punto 3 della predetta direttiva, che prevede la possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa nella modalità del lavoro agile a distanza.

Vediamo cosa deve fare al riguardo il lavoratore interessato e cosa il dirigente scolastico.

Cosa fa il lavoratore

La richiesta di lavoro agile può essere avanzata dal personale interessato, in presenza delle seguenti condizioni:

  • il lavoro svolto deve risultare gestibile a distanza;
  • si deve essere in possesso, presso il proprio domicilio, di tutta la strumentazione tecnologica adeguata a svolgere il proprio compito (PC, collegamento Internet …);
  • si deve poter garantire la reperibilità telefonica nell’orario di servizio;
  • le prestazioni lavorative in formato agile dovranno essere misurabili e
    quantificabili.

Cosa fa il dirigente 

Il dirigente scolastico:

  • valuta la richiesta avanzata dal personale interessato, tenendo conto della necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica;
  • in caso di più richieste di lavoro agile, privilegerà i lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, coloro che si avvalgono dei servizi pubblici di trasporto per raggiungere la sede lavorativa e i lavoratori sui quali grava la cura dei figli a seguito della sospensione dei servizi dell’asilo nido e delle scuole dell’infanzia;
  • accoglie la richiesta eventualmente anche ricorrendo a turnazioni del personale;
  • informa il lavoratore sulla salute e sicurezza riguardo al lavoro agile, facendo firmare la relativa informativa al dipendente interessato e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); tale obbligo di informazione, da parte del DS, è assolto anche in via telematica come leggiamo nel sito dell’Inail.

La concessione del lavoro agile, secondo la nota del Ministero del 6 marzo 2020, cui è seguita un’ulteriore nota (che conferma al riguardo le disposizioni della prima e aggiunge l’indicazione sui contingenti minimi per i collaboratori scolastici) potrà avvenire sino al 15 marzo, mentre le misure del DPCM dell’8 marzo, ove viene naturalmente prevista la predetta modalità di lavoro, hanno efficacia sino al 3 aprile.

Nella summenzionata nota del Ministero è consigliata l’adozione, in generale per il personale ATA, di un’organizzazione attenta a garantire l’attività essenziale, prevedendo in proposito ogni forma di flessibilità.

nota Ministero

Nota 8 marzo 2020: contingenti minimi per i collaboratori scolastici

Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici – si legge nella nota –  considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l’emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l’avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90.

Coronavirus: nuove indicazioni Ministero su didattica a distanza, nomina supplenti, contingenti minimi collaboratori scolastici

Coronavirus, “chiusa” Lombardia e altre 14 province: lezioni sospese a scuola fino al 3 aprile. I dettagli

WhatsApp
Telegram

Abilitazione all’insegnamento 30 CFU. Corsi Abilitanti online attivi! Università Dante Alighieri