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ATA, può un assistente amministrativo di ruolo inserirsi in terza fascia di altra provincia per lo stesso profilo?

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Una domanda che nel periodo di presentazione delle domande è stata proposta più volte ma alla quale il ministero non ha risposto con specifica FAQ.

Gentili Può un assistente amministrativo di ruolo Chiedere inserimento in terza fascia per medesimo profilo in regione differente da quella in cui è titolare a tempo indeterminato? Se si come fa ad accettare una supplenza a tempo determinato ….ricorre ad aspettativa?

di Giovanni Calandrino – innanzitutto complimenti per la singolarità del quesito. Di norma chi è assunto a tempo indeterminato per richiedere il trasferimento della sede di servizio partecipa alle procedure di mobilità. Questo invece potrebbe essere uno stratagemma per ovviare alla mobilità, solo per il periodo della supplenza.

Diciamo sin da subito che non è possibile presentare domanda di inserimento in III fascia ATA di circolo e di istituto, per il medesimo profilo professionale, in cui si risulta già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia, della stessa provincia o, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del D.M. 50/2021 (inerente la procedura di depennamento), per altro o altri profili professionali di diversa provincia. Nessun vincolo per chi è assunto a tempo indeterminato.

Tuttavia a conoscenza dello scrivente non esiste normativa ostativa per il caso in questione, anche perché l’art. 59 del nostro contratto, che servirebbe all’accettazione dell’eventuale supplenza annuale sul profilo di AA non indica impedimento alla procedura. Infatti l’art. 59 così recita “Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede”.

È proprio grazie alla “generalità” impartita dall’art. in questione che potrebbe essere attuabile l’ingegnosa procedura descritta nel quesito.

Tuttavia il regolamento delle supplenze del personale ATA andrebbe al più presto aggiornato, in modo da indicare in maniera chiara l’ambito nel quale muoversi.

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