Ata perde supplenza per contributi non versati, ma la colpa non è sua

Il servizio prestato presso scuole paritarie in qualità di personale Ata è valido ai fini del punteggio se i contributi non sono stati versati all’Inps, all’insaputa del lavoratore?
Per fornire una risposta al quesito, si riporta il caso di un collaboratore scolastico a cui è stato risolto il contratto di supplenza per tale motivo. Sullarisoluzione anticipata da parte del Dirigente scolastico del contratto l’avvocato Leonardo Sagnibene ha fornito un parere su Pronto Professionista.
Servizio non valido ai fini del punteggio
Il collaboratore scolastico, richiedente parere, è inserito nelle graduatorie di circolo e d’istituto Ata valide per il triennio 2018/2021 (Dm 640/2017, poi decreto di proroga Dm 947 del 1° dicembre 2017) e, al momento della presentazione della domanda per l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia, ha allegato l’autocertificazione con la quale si attestava il servizio svolto presso scuola paritaria.
Nella nota dell’istituto paritario allegata dal candidato si dichiarava che l’aspirante aveva prestato servizio in qualità di collaboratore scolastico negli anni scolastici 2013/14, 2014/15, 2015/16, e che i contributi assicurativi erano stati versati all’Inps.
Al momento dei controlli per la presa di servizio, il Dirigente scolastico ha richiesto all’Istituto nazionale della previdenza sociale i riscontri relativi al versamento dei contributi, ma l’Inps aveva dichiarato che “il servizio prestato come collaboratore scolastico presso scuola paritaria non risulta coperto da alcun versamento contributivo Inps”.
Il Ds ha perciò provveduto alla rettifica e alla risoluzione del contratto di supplenza, in quanto “il servizio prestato è utile di fatto ma non di diritto con validità solo economica e non giuridica e pertanto non è valido ai fini dell’attribuzione del punteggio”.
La normativa
L’articolo 7 del Dm 640 del 30 agosto 2017 avente a oggetto “Dati contenuti nel modulo di domanda, validità, controlli” al punto 7.5 prevede infatti che “all’atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal Dirigente scolastico nell’attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d’istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall’aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal Dirigente scolastico che gestisce la domanda”.
Lo stesso articolo del decreto sopra detto al punto 7.6 prevede inoltre che “in caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell’eventuale responsabilità penale, di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all’aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all’aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti”.
Mentre al punto 7.7 si legge che “l’eventuale servizio prestato dall’aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l’accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.
Nel caso specifico del collaboratore scolastico di cui si è detto sopra, non sono emerse dichiarazioni mendaci o certificazioni false e quindi non si è proceduto con l’esclusione dello stesso dalle graduatorie, né con l’irrogazione delle sanzioni previste dagli articoli artt.75 e 76 del Dpr 445/2000 o l’interdizione temporanea dai pubblici uffici.
La colpa non è infatti del collaboratore scolastico che ha agito in ‘buona fede’ presentando le opportune autocertificazioni rilasciate dall’istituto paritario. Fino alle verifiche del Dirigente scolastico il collaboratore scolastico era anzi ignaro di tutto.
In questo caso è necessario denunciare la scuola paritaria all’Inps e all’Ispettorato del Lavoro per non aver provveduto al versamento dei contributi assicurativi del lavoratore e per il recupero forzoso degli stessi.
Sulla validità del servizio svolto presso scuole paritarie ai fini dell’attribuzione del punteggio per le graduatorie di terza fascia Ata, ricordiamo anche le note degli Uffici scolastici di Milano e Torino, le quali hanno evidenziato che senza il riscontro dei contributi versati all’Inps il servizio non può essere ritenuto valido.