ATA. Nocera: chi dovrebbe cambiare pannolino ad alunno disabile se collaboratori scolastici si rifiutano?

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Salvatore Nocera  – Mi spiace tanto per le collaboratrici scolastiche condannate, operanti in Sicilia; esse sono vittime dell'assurdità di una legge siciliana che aveva imposto ai Comuni l'obbligo di fornire gli assistenti igienici, oltre che quelli  per ll'autonomia e la comunicazione, in spregio al CCNL del 2003, confermato nel CCNL del 2005, che attribuisce tale compito ai collaboratori ed alle collaboratrici scolastiche.

Salvatore Nocera  – Mi spiace tanto per le collaboratrici scolastiche condannate, operanti in Sicilia; esse sono vittime dell'assurdità di una legge siciliana che aveva imposto ai Comuni l'obbligo di fornire gli assistenti igienici, oltre che quelli  per ll'autonomia e la comunicazione, in spregio al CCNL del 2003, confermato nel CCNL del 2005, che attribuisce tale compito ai collaboratori ed alle collaboratrici scolastiche.

Forse la Magistratura penale avrebbe potuto tener conto di questa incertezza normativa per evitare la condanna; comunque concordo col principio civilistico che, stando al CCNL, tal compito sia dei collaboratori scolastici, i quali ormai non possono più legittimamente rifiutarsi di frequentare il corso di aggiornamento che dà loro il diritto ad un aumento stipendiale; infatti la l.n. 107/15 sulla riforma della scuola all'art 1 comma 181 lettrera C n. 8 espressamente stabilisce l'obbligo dell'aggiornamento  per i collaboratori scolastici al fine di assicurare l'assistenza di base agli alunni con disabilità.

In proposito il prof Calandrino, nella sua replica al mio intervento di alcuni mesi fà, sempre sul Vostro sito, aveva sostenuto che i collaboratori  scolastici e le collaboratrici scolastiche non  avessero tale mansione, citando la Tab.A del CCNL del 2005 , in cui sono descritte le mansioni ordinarie del nuovo profilo di tale personale.

Egli ignora però gli art 47 e 48 dello stesso CCNL, in cui è detto che il Dirigente scolastico deve assegnare degli incarichi specifici per mansioni speciali, data la loro delicatezza. Egli nega che il cambio dei pannolini rienstri in tale categoria " mansioni speciali ", pur ammettendo in modo, a mio avviso, contraddittorio, che trattasi di attività " delicate ".

Il corso di aggiornamento previsto dal CCNL serve proprio a formare i collaboratori e le collaboratrici scolastiche proprio a svolgere correttamente tali mansioni delicate, ed ora è reso obbligatorio; però il prof Calandrino, in modo molto pignolesco, sostiene che nel punto 8 della lettera C del comma 181 della nuova legge di riforma della scuola si parla di " assistenza di base " e quindi non concerne il cambio dei pannolini, senza però dire chi altri dovrebbe svolgere tale mansione.

A mio modesto avviso, tale norma conferma ancor di più la mia tesi, secondo cui se il cambio dei pannolini è un'attività delicata e speciale che richiede naturalmente un corso di aggiornamento, ora è divenuto obbligatorio anche l'aggiornamento per svolgere le normali attività di accompagnamento degli alunni con disabilità da fuori a dentro la scuola e la sorveglianza di tutti gli alunni, di cui alla Tab.A.

Ragionando serenamente, quanti hanno idee contrarie alla mia, vogliono, di grazia, dirmi chi dovrebbe cambiare i pannolini? Sarebbe veramente comico se i collaboratori scolastici dopo aver accompagnato in bagno gli alunni con disabilità , dovessero passare poi l'alunno ad un'altra figura professionale che debba provvedere al cambio dei pannolini, per poi riprendere l'alunno per riaccompagnarlo in classe……

Mi auguro che, dopo questa sentenza, alcuni sindacatini autonomi la smettano di convincere i collaboratori e le collaboratrici scolastiche che l'assistenza igienica non è loro compito, garantendo così serenità agli alunni con disabilità complesse ed alle loro famiglie.

ATA, è reato penale rifiutarsi di cambiare il pannolino ad alunna disabile. A dirlo la Cassazione

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