ATA: mansioni, stipendio, orario di lavoro per lavoratori pulizie assunti come collaboratori scolastici

I lavoratori dipendenti delle ditte appaltatrici di pulizia nelle scuole verranno assunti dal 1° marzo in qualità di collaboratori scolastici. Stipendio, mansioni e orario di lavoro previsti dal CCNL.
Un nostro lettore chiede:
Il personale ATA che passerà di ruolo come coll. scol svolgerà solo le mansioni di pulizia dopo l’orario scolastico? Mi riferisco al personale che attualmente è dipendente di una impresa di pulizia nelle scuole.
Per rispondere al quesito riprendiamo il decreto 2200 del 6 dicembre 2019. In particolare, il comma 4 dell’articolo 3, dedicato alla procedura selettiva, chiarisce: I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito sono assunti con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale al 50% ed indeterminato nel profilo professionale di collaboratore scolastico nei limiti di spesa di cui all’articolo 58, commi 5 e 5 bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, in base all’ordine di graduatoria.
L’articolo 10 (assunzioni in servizio) ribadisce: Nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall’art. 58, comma 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dei posti disponibili in ciascuna provincia, il candidato collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con la prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e/o parziale al 50% ed indeterminato nel profilo professionale di collaboratore scolastico.
A conferma ci sono inoltre le tabelle nel suddetto decreto con i posti provinciali disponibili per il profilo professionale di collaboratore scolastico.
I lavoratori delle ditte addette alle pulizie delle scuole, che verranno assunti dal 1° marzo, svolgeranno quindi le stesse mansioni dei collaboratori scolastici Ata. Come tali non svolgeranno il solo compito della pulizia degli edifici scolastici, ma tutte le attività previste dal CCNL e percepiranno lo stesso stipendio.
Mansioni collaboratore scolastico
Il collaboratore scolastico (area A), secondo la tabella A del CCNL 24/07/03:
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.
È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.
Stipendio
In base alla tabella elaborata dalla Flc Cgil che riporta la retribuzione iniziale mensile lorda al 01/03/2018, data in cui è avvenuta la rideterminazione in base a quanto previsto dal CCNL 2016/18, un collaboratore scolastico guadagna al mese 1.361,21 euro.
Orario lavoro Ata
L’orario di lavoro del personale Ata è regolato dall’articolo 51 del CCNL 2007:
- L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.
- In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri: l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza; ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; miglioramento della qualità delle prestazioni; ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; programmazione su base plurisettimanale dell’orario.
- L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è
superiore alle 7 ore e 12 minuti. - In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d’istituto, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.