ATA: mansioni, stipendio, orario di lavoro per lavoratori pulizie assunti come collaboratori scolastici

WhatsApp
Telegram

I lavoratori dipendenti delle ditte appaltatrici di pulizia nelle scuole verranno assunti dal 1° marzo in qualità di collaboratori scolastici. Stipendio, mansioni e orario di lavoro previsti dal CCNL.

Un nostro lettore chiede:

Il personale ATA che passerà di ruolo come coll. scol svolgerà solo le mansioni di pulizia dopo l’orario scolastico? Mi riferisco al personale che attualmente è dipendente di una impresa di pulizia nelle scuole.

Per rispondere al quesito riprendiamo il decreto 2200 del 6 dicembre 2019. In particolare, il comma 4 dell’articolo 3, dedicato alla procedura selettiva, chiarisce: I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito sono assunti con rapporto di lavoro a tempo pieno e/o parziale al 50% ed indeterminato nel profilo professionale di collaboratore scolastico nei limiti di spesa di cui all’articolo 58, commi 5 e 5 bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, in base all’ordine di graduatoria.

L’articolo 10 (assunzioni in servizio) ribadisce: Nei limiti delle facoltà assunzionali previste dall’art. 58, comma 5 e seguenti, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e dei posti disponibili in ciascuna provincia, il candidato collocato nella graduatoria finale di merito, in regola con la prescritta documentazione, è invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno e/o parziale al 50% ed indeterminato nel profilo professionale di collaboratore scolastico.

A conferma ci sono inoltre le tabelle nel suddetto decreto con i posti provinciali disponibili per il profilo professionale di collaboratore scolastico.

I lavoratori delle ditte addette alle pulizie delle scuole, che verranno assunti dal 1° marzo, svolgeranno quindi le stesse mansioni dei collaboratori scolastici Ata. Come tali non svolgeranno il solo compito della pulizia degli edifici scolastici, ma tutte le attività previste dal CCNL e percepiranno lo stesso stipendio.

Mansioni collaboratore scolastico

Il collaboratore scolastico (area A), secondo la tabella A del CCNL 24/07/03:

Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica.

È addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47.

Stipendio

In base alla tabella elaborata dalla Flc Cgil che riporta la retribuzione iniziale mensile lorda al 01/03/2018, data in cui è avvenuta la rideterminazione in base a quanto previsto dal CCNL 2016/18, un collaboratore scolastico guadagna al mese 1.361,21 euro.

Orario lavoro Ata

L’orario di lavoro del personale Ata è regolato dall’articolo 51 del CCNL 2007:

  1. L’orario ordinario di lavoro è di 36 ore, suddivise in sei ore continuative, di norma antimeridiane, o anche pomeridiane per le istituzioni educative e per i convitti annessi agli istituti tecnici e professionali.
  2. In sede di contrattazione integrativa d’istituto saranno disciplinate le modalità di articolazione dei diversi istituti di flessibilità dell’orario di lavoro, ivi inclusa la disciplina dei ritardi, recuperi e riposi compensativi sulla base dei seguenti criteri: l’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio e di apertura all’utenza;  ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane; miglioramento della qualità delle prestazioni; ampliamento della fruibilità dei servizi da parte dell’utenza; miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre amministrazioni; programmazione su base plurisettimanale dell’orario.
  3. L’orario di lavoro massimo giornaliero è di nove ore. Se la prestazione di lavoro giornaliera eccede le sei ore continuative il personale usufruisce a richiesta di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e dell’eventuale consumazione del pasto. Tale pausa deve essere comunque prevista se l’orario continuativo di lavoro giornaliero è
    superiore alle 7 ore e 12 minuti.
  4.  In quanto autorizzate, compatibilmente con gli stanziamenti d’istituto, le prestazioni eccedenti l’orario di servizio sono retribuite con le modalità definite in sede di contrattazione integrativa d’istituto.

 

WhatsApp
Telegram

Concorso DSGA prova orale: 60 classi virtuali, massimo 5 partecipanti, a tu per tu con gli esperti EUROSOFIA!